Art. 87. Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema di frodi pensionistiche 1. Nel primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".