Art. 87.
        Modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente
          della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in tema
                       di frodi pensionistiche

    1.  Nel  primo  comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 le parole da "e' punito" sino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo
che  il  fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.".