Art. 88. Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 1. Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 le parole da "sono puniti" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.".