Art. 88.
       Modifica dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971,
      n. 889 in tema di trattamento di previdenza del personale
              addetto ai pubblici servizi di trasporto

    1.  Nel primo comma dell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971,
n.  889  le  parole  da  "sono  puniti" sino alla fine del comma sono
sostituite   dalle   seguenti:  "sono  puniti,  salvo  che  il  fatto
costituisca  reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a tre milioni.".