Art. 90. Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la distribuzione di gas di petrolio in bombole 1. L'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "e' punito con ammenda fino a lire dieci milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila"; b) nel secondo comma le parole "e' punito con ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila"; c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."; d) il quinto comma e' abrogato.