Art. 90.
       Modifica dell'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973,
          n. 7 in tema di esercizio delle stazioni e per la
             distribuzione di gas di petrolio in bombole

    1.  L'articolo  11  della  legge  2 febbraio  1973, n. 7 e' cosi'
modificato:
      a) nel primo comma le parole "e' punito con ammenda fino a lire
dieci  milioni o con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle
seguenti:  "e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila";
      b) nel  secondo  comma  le parole "e' punito con ammenda fino a
lire  cinque milioni o con l'arresto fino a tre mesi" sono sostituite
dalle  seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila";
      c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresi'
la   sanzione   accessoria  della  sospensione  della  concessione  o
dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non
e'  ammesso  il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
      d) il quinto comma e' abrogato.