Art. 16.


      Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni


  1.  All'articolo  354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005,   n.  209,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  8,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre
dodici  mesi  dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355»
sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
  ((  1-bis.  Al  fine  di  garantire la continuita' delle iniziative
intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine
previsto  dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
125, e' prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello
sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in
materia  di  ricerca  e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto
del  Ministro  delle  attivita'  produttive  8 marzo 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra
gli  oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico coperti con il
Fondo  di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  27  del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici
accordi di programma. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 354 del
          decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
          assicurazioni  private),  come  modificato dall'articolo 4,
          comma   8,   del   decreto-legge  3  giugno  2008,  n.  97,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
          n. 129, cosi' come modificato dalla presente legge:
             «4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
          in  attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
          a  essere  applicate, in quanto compatibili, fino alla data
          di  entrata  in  vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
          del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
          non  oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma
          2 dell'art. 355. In caso di violazione si applicano, con la
          procedura   sanzionatoria   prevista   dall'art.  326,  gli
          articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
          relazione alle materie rispettivamente disciplinate.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  6 dell'art. 1 del
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n. 73 (Misure urgenti per
          l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in  materia di
          liberalizzazione dei mercati dell'energia), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125:
             «6.   Il   Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta
          iniziative  per  la  sicurezza  del  sistema elettrico e la
          confrontabilita'   dei  prezzi  ai  clienti  finali,  anche
          attraverso   la   definizione   degli  standard  minimi  di
          informazione  che  devono  essere accessibili attraverso la
          bolletta  e  la  pubblicazione, sul sito web dell'Autorita'
          per  l'energia  elettrica e il gas, di tavole sinottiche di
          confronto  tra  i prezzi rilevabili sul mercato libero, per
          tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti
          in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo
          ed  attua  le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
          di   sistema   previste  dal  decreto  del  Ministro  delle
          attivita'   produttive   8  marzo  2006,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra
          gli   oneri   generali   di  sistema  gestiti  dalla  Cassa
          conguaglio  per  il  settore  elettrico, anche mediante gli
          accordi  di  programma  triennali  previsti dal decreto del
          Ministro   delle   attivita'   produttive  23  marzo  2006,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 102 del 4 maggio
          2006,   per   l'attuazione  dei  quali  le  attivita'  sono
          prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 11 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
          direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno dell'energia elettrica):
             «11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo,  con uno o piu' decreti del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
          gli  oneri  generali  afferenti  al  sistema elettrico, ivi
          inclusi  gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
          attivita'   di  cui  all'art.  13,  comma  2,  lettera  e).
          L'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas provvede al
          conseguente  adeguamento  del corrispettivo di cui al comma
          10.  La  quota  parte  del  corrispettivo  a  copertura dei
          suddetti  oneri a carico dei clienti finali, in particolare
          per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
          misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.».