Art. 16.
Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni
1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «e comunque non oltre
dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
(( 1-bis. Al fine di garantire la continuita' delle iniziative
intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il termine
previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
125, e' prorogato al 31 dicembre 2011 e allo scopo il Ministero dello
sviluppo economico attua per il triennio 2009-2011 le disposizioni in
materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto
del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, e rientranti tra
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico coperti con il
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 2000, anche attraverso la stipula di specifici
accordi di programma. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 354 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), come modificato dall'articolo 4,
comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma
2 dell'art. 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall'art. 326, gli
articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
relazione alle materie rispettivamente disciplinate.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125:
«6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta
iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la
confrontabilita' dei prezzi ai clienti finali, anche
attraverso la definizione degli standard minimi di
informazione che devono essere accessibili attraverso la
bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di
confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per
tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti
in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo
ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo
di sistema previste dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra
gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli
accordi di programma triennali previsti dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio
2006, per l'attuazione dei quali le attivita' sono
prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica):
«11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare
per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.».