Art. 17.


Proroga  dei  termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo
              148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388


  1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non
impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilita'  del  fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148,
iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  148 della legge 23
          dicembre   2000,   n.   388,   e  successive  modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
             «Art.  148  (Utilizzo  delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative   irrogate   dall'Autorita'   garante  della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della   concorrenza   e   del  mercato  sono  destinate  ad
          iniziative a vantaggio dei consumatori.
             2.   Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto nello stato di
          previsione  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  per  essere  destinate alle iniziative di
          cui  al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari.
             2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al
          comma  1  sono  destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti   dalle  misure  antinflazionistiche  dirette  al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».