Art. 18.
Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari
1. I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, relativi alla chiusura delle procedure di
liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari, nonche'
relativi al termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007:
«1. Il termine di cui all'art. 1, comma 9-bis, quinto
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione
della proposta di concordato ai sensi dell'art. 124 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e
della autorizzazione della proposta di concordato
l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione
revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo
comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento
degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31
dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.».