Art. 18.


       Liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari


  1.  I termini di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  2008,  n.  31,  relativi  alla  chiusura delle procedure di
liquidazione  coatta  amministrativa  dei  consorzi  agrari,  nonche'
relativi  al  termine  per  l'adeguamento  degli statuti dei consorzi
agrari medesimi, sono prorogati al 31 dicembre 2009.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007:
             «1.  Il  termine  di cui all'art. 1, comma 9-bis, quinto
          periodo,   del   decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
          n.  233,  e  successive  modificazioni,  e' prorogato al 31
          dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione
          della  proposta  di  concordato  ai sensi dell'art. 124 del
          regio   decreto   16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni.  Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
          inserito  il  seguente:  «In mancanza della presentazione e
          della   autorizzazione   della   proposta   di   concordato
          l'autorita'  amministrativa  che  vigila sulla liquidazione
          revoca  l'esercizio  provvisorio  dell'impresa dei consorzi
          agrari  in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo
          comma  9-bis,  ultimo periodo, il termine per l'adeguamento
          degli  statuti  dei  consorzi  agrari  e'  prorogato  al 31
          dicembre  2008.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato.».