Art. 20.


Proroga   dei   termini   per  il  riordino  ed  il  riassetto  delle
partecipazioni  societarie  dell'Agenzia  nazionale  per l'attrazione
         degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2009».
  ((  1-bis.  All'articolo  13,  comma  3, del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  e successive modificazioni, le parole: «trenta mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del gia'
          citato decreto-legge n. 248 del 2007, come modificato dalla
          presente legge:
             «1.  Il termine per l'attuazione del piano di riordino e
          di  dismissione  previsto  dal secondo periodo dell'art. 1,
          comma  461,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e'
          differito  al  30  giugno 2009 in riferimento alle societa'
          regionali  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione degli
          investimenti   e   lo   sviluppo  di  impresa  S.p.A.,  per
          consentire  il  completamento delle attivita' connesse alla
          loro  cessione  alle  regioni.  Al fine di salvaguardare il
          loro   equilibrio  economico  e  finanziario,  le  societa'
          regionali  continuano  a svolgere le attivita' previste dai
          contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e
          II  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n. 185, e
          vigenti  all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino
          al  subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni
          svolte  dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi
          di  cui  ai  medesimi  titoli. Per garantire la continuita'
          nell'esercizio  delle  funzioni, il Ministro dello sviluppo
          economico,  con  decreto  di  natura  non regolamentare, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          definisce  le  modalita',  i  termini e le procedure per il
          graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31
          dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le
          attivita' che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia
          anche  dopo tale subentro, nonche' le misure e le modalita'
          del   cofinanziamento   nazionale,   secondo   criteri  che
          favoriscano  l'attuazione  dell'art.  1,  comma  461, della
          citata  legge  n.  296  del 2006, dei progetti regionali in
          materia  di  autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere
          sulle  risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
          all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico.».
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 13 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e
          successive   modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle
          precedenti  disposizioni,  le  societa'  di  cui al comma 1
          cessano  entro  quarantadue  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto le attivita' non consentite. A
          tale  fine  possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
          evidenza  pubblica,  le  attivita'  non  consentite a terzi
          ovvero   scorporarle,   anche   costituendo   una  separata
          societa'.  I contratti relativi alle attivita' non cedute o
          scorporate   ai   sensi   del  periodo  precedente  perdono
          efficacia  alla  scadenza  del  termine  indicato nel primo
          periodo del presente comma.».