Art. 21.
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per
l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di
GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
(( 1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un
servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, il Governo,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di
indirizzo nei confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei
confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n.
340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per
autotrazione):
«2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva
resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a
quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di
potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui
al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai
suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio,
di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere
rispettate dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.».