Art. 21. Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL) 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009. (( 1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione): «2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».