Art. 21.


Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di
             petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)


  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   ottobre   2003,  n.  340,  per
l'adeguamento  degli  impianti esistenti di distribuzione stradale di
GPL  per  autotrazione,  la  cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.
  ((  1-bis.  Al  fine  di  continuare  a  garantire  l'offerta di un
servizio  elettrico  di  elevata  qualita' ed efficienza, il Governo,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  adotta  gli  opportuni  atti di
indirizzo  nei confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas,  necessari  ad  introdurre un regime tariffario semplificato nei
confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n.
          340  (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli
          impianti   di   distribuzione   stradale   di   G.P.L.  per
          autotrazione):
             «2. Gli impianti esistenti, la cui capacita' complessiva
          resti  limitata  fino  a  30  m³, devono essere adeguati a
          quanto  previsto  al  Titolo III dell'allegato entro cinque
          anni   dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento.   Qualora  detti  impianti  siano  oggetto  di
          potenziamenti  e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui
          al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai
          suddetti  lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio,
          di   cui   al  punto  15  dell'allegato  A,  devono  essere
          rispettate  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          regolamento.».