Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni
di spese
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2011.
2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di
euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per
effetto del comma 2.
4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le
parole «entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse.
5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione.
6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno
successivo a quello di iscrizione in bilancio.».
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23, del
medesimo decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla
distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
(( 11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1,
comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale. ))
(( 11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza
pubblica e' avviata la ridefinizione delle regole del patto di
stabilita' interno. ))
(( 11-quater. All'articolo 76 , comma 7, primo periodo, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%"
sono sostituite dalle seguenti "50 per cento". ))
Riferimenti normativi
-- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a
Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o
diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
di base. La predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per
cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015."
-- Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione), come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma
2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo."
-- Si riporta il testo dell'articolo 77-quater, commi 4
e 5, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
"4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle
somme di cui al l' articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione
IVA e' corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo
accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
al predetto importo, condizionate alla verifica positiva
degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in
bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai
sensi della vigente legislazione, ne consentono
l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non
superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione
in bilancio."
"5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme
spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale
risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli
adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla verifica positiva degli adempimenti regionali,
rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione
delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione,
ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un
periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di
iscrizione in bilancio."
-- Si riporta il testo degli articoli 2 e 13 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 2 Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a
quanto previsto in base al disposto del seguente articolo
7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e
con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito o
quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3,
con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi
del comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),
b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
fissata la percentuale della predetta compartecipazione e
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai
singoli comuni del relativo gettito, assumendo a
riferimento il territorio su cui si e' determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto prevista dal presente comma e' fissata, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2
per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della
determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai
comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul
valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero
degli abitanti di ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto
resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a
statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei
predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente
provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi
dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di
riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti
erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al
gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota
di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere rideterminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito
del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente incrementata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e delle quote
indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote
indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma
2, possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7,
comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4
del presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato."
"Art. 13 Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo.
Il fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7,
comma 2. Tale fondo e' articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei
comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le
predette quote sono divise in corrispondenza della
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle
funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro
dinamica."
-- Si riporta il testo degli articoli 21 e 23 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011:
"Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
1. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province
dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il
Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18,
comma 6, il Fondo e' alimentato dal gettito della
compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
18, comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in coerenza con la determinazione dei
fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto
del Fondo sperimentale di riequilibrio."
"Art. 23 Fondo perequativo per le province e per le
citta' metropolitane
1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato,
per le province e per le citta' metropolitane, dalla quota
del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF
di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto
alle province e alle citta' metropolitane competenti per
territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle
province e delle citta' metropolitane, la seconda le
funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in
corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard
relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione
della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non
fondamentali, la perequazione delle capacita' fiscali non
deve alterare la graduatoria dei territori in termini di
capacita' fiscale per abitante.
2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42
del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a
statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni,
l'altro a favore delle province e delle citta'
metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato
di cui al presente articolo."
-- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17 Tributi propri connessi al trasporto su gomma
1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle
province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,
commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del
1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al
12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province
possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non
superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le
diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
delibera di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il
modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i
dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e'
corrisposta con le modalita' del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del
presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio
provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli
importi, distinti per contratto ed ente di destinazione,
annualmente versati alle province. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le
imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n.
1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni
non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le
attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla
stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni
sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5. [].
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la
previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti
soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non
soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con
disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il
riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti
norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle
successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario
e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad
autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza
e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli
nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla
classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime
delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha
residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31
dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province
l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni
stipulate tra le province e l'ACI stesso."
"Art. 18 Soppressione dei trasferimenti statali alle
province e compartecipazione provinciale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della
compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in modo tale da
assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi del comma 2 nonche' alle entrate
derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.
2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto
capitale alle province delle regioni a statuto ordinario
aventi carattere di generalita' e permanenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con
la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.
4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1
puo' essere successivamente incrementata, con le modalita'
indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali
suscettibili di soppressione.
5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale
all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e'
soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal
fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia
elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.
6. [].
7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali
del gettito relativo alla compartecipazione provinciale
all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1."
-- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 12, del
citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per
l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo fino
alla totalita' delle maggiori entrate previste
dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva
applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente
decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti
interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e
520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa
per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma
6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998,
n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, per la determinazione delle misure dell'imposta
provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato
articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del
2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate
secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.
Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
percepiscono le somme dell'imposta provinciale di
trascrizione conseguentemente loro spettanti."
-- Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 7, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale
di cui al periodo precedente si calcolano le spese
sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale, ne'
commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di
cui al precedente periodo non si applica alle societa'
quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al
35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga
al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno e dei limiti di
contenimento complessivi delle spese di personale, le
assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle
funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3,
lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42."