Art. 28 
 
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e  ulteriori  riduzioni
                              di spese 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio  2011,
n. 68, le parole: «pari allo 0,9 per cento»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari a  1,23  per  cento».  Tale  modifica  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2011. 
  2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche  alle  Regioni  a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. 
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso
alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di
euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.
Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto
articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,
proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si
tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per
effetto del comma 2. 
  4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  le
parole «entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2» sono soppresse. 
  5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si
tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione
dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione. 
  6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
alla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangono
accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  anno
successivo a quello di iscrizione in bilancio.». 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi. 
  8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del
medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni
2012 e successivi. 
  9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla
distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria
sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto. 
  10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente. 
  11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
  (( 11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure  di  cui  all'articolo  1,
comma 12, periodi dal terzo al quinto, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, si applicano nell'intero territorio nazionale. )) 
  (( 11-ter. Al fine di potenziare  il  coordinamento  della  finanza
pubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno. )) 
  (( 11-quater.  All'articolo  76  ,  comma  7,  primo  periodo,  del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 e successive modificazioni, le parole "40%"
sono sostituite dalle seguenti "50 per cento". )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF 
              1.  A  decorrere  dall'anno  2012  ciascuna  regione  a
          Statuto ordinario puo',  con  propria  legge,  aumentare  o
          diminuire l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
          di base. La predetta aliquota di base e' pari  a  1,23  per
          cento  sino  alla  rideterminazione  effettuata  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 1, primo periodo.  La  maggiorazione
          non puo' essere superiore: 
              a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; 
              b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
              c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 27 della  legge  5
          maggio 2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          e  secondo  il  principio  del  graduale  superamento   del
          criterio della spesa storica di cui all' articolo 2,  comma
          2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall' articolo 8,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
          legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'  articolo
          2 definiranno le corrispondenti modalita' di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all' articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 77-quater, commi 4
          e 5,  del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "4. Nelle more del perfezionamento  del  riparto  delle
          somme di cui  al  l'  articolo  2,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,  la  compartecipazione
          IVA e' corrisposta alle regioni a statuto  ordinario  nella
          misura risultante dall'ultimo  riparto  effettuato,  previo
          accantonamento di un importo corrispondente alla quota  del
          finanziamento   indistinto   del    fabbisogno    sanitario
          condizionata alla verifica degli adempimenti regionali,  ai
          sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti
          al predetto importo, condizionate  alla  verifica  positiva
          degli  adempimenti  regionali,  rimangono  accantonate   in
          bilancio fino alla realizzazione delle condizioni  che,  ai
          sensi   della   vigente   legislazione,    ne    consentono
          l'erogabilita' alle regioni e comunque per un  periodo  non
          superiore al quinto anno successivo a quello di  iscrizione
          in bilancio." 
              "5.  Alla  Regione  siciliana  sono  erogate  le  somme
          spettanti a titolo  di  Fondo  sanitario  nazionale,  quale
          risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
          dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate   al   finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale,   previo   accantonamento    di    un    importo
          corrispondente alla quota del finanziamento indistinto  del
          fabbisogno  sanitario  condizionata  alla  verifica   degli
          adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
          Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate
          alla  verifica  positiva   degli   adempimenti   regionali,
          rimangono accantonate in bilancio fino  alla  realizzazione
          delle condizioni che, ai sensi della vigente  legislazione,
          ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per un
          periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di
          iscrizione in bilancio." 
              -- Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  13  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale): 
              "Art.  2  Devoluzione  ai   comuni   della   fiscalita'
          immobiliare 
              1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e
          successive modificazioni, ed in  anticipazione  rispetto  a
          quanto previsto in base al disposto del  seguente  articolo
          7, a decorrere dall'anno 2011 sono  attribuiti  ai  comuni,
          relativamente agli immobili ubicati nel loro  territorio  e
          con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito  o
          quote del gettito derivante dai seguenti tributi: 
              a) imposta di registro ed imposta di bollo  sugli  atti
          indicati  all'articolo  1  della  tariffa,   parte   prima,
          allegata al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
              b)  imposte  ipotecaria  e  catastale,   salvo   quanto
          stabilito dal comma 5; 
              c)  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  in
          relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; 
              d)  imposta  di  registro  ed  imposta  di  bollo   sui
          contratti di locazione relativi ad immobili; 
              e) tributi speciali catastali; 
              f) tasse ipotecarie; 
              g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo  3,
          con riferimento alla quota di gettito determinata ai  sensi
          del comma 8 del presente articolo. 
              2. Con riferimento ai tributi di cui alle  lettere  a),
          b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del  gettito  ivi
          prevista ha per oggetto una quota  pari  al  30  per  cento
          dello stesso. 
              3.   Per   realizzare   in    forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
          fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e'  istituito
          un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del  Fondo
          e' stabilita in tre anni e, comunque,  fino  alla  data  di
          attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
          della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo  e'  alimentato
          con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7. 
              4. Ai comuni e'  attribuita  una  compartecipazione  al
          gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare
          d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
          3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          fissata la percentuale della predetta  compartecipazione  e
          sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  del  presente
          comma,  con  particolare  riferimento  all'attribuzione  ai
          singoli  comuni   del   relativo   gettito,   assumendo   a
          riferimento il territorio  su  cui  si  e'  determinato  il
          consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto  prevista  dal  presente  comma  e'  fissata,  nel
          rispetto  dei  saldi  di  finanza   pubblica,   in   misura
          finanziariamente equivalente alla compartecipazione  del  2
          per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche. In sede di prima applicazione, e in  attesa  della
          determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          ripartito per ogni comune, l'assegnazione  del  gettito  ai
          comuni avviene sulla  base  del  gettito  dell'imposta  sul
          valore aggiunto per  provincia,  suddiviso  per  il  numero
          degli abitanti di ciascun comune. 
              5. Il gettito  delle  imposte  ipotecaria  e  catastale
          relative agli atti soggetti ad imposta sul valore  aggiunto
          resta attribuito allo Stato. 
              6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale  all'accisa
          sull'energia elettrica di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto-legge  28  novembre  1988,  n.
          511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  gennaio
          1989, n. 20, cessa di  essere  applicata  nelle  regioni  a
          statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata,  nei
          predetti territori,  l'accisa  erariale  in  modo  tale  da
          assicurare  la   neutralita'   finanziaria   del   presente
          provvedimento ai fini del rispetto  dei  saldi  di  finanza
          pubblica. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  da  emanarsi  entro  il  31  dicembre  2011   sono
          stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
              7.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo  9
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
          al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
          al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune  ove
          sono ubicati  gli  immobili  oggetto  di  imposizione.  Nel
          riparto si tiene conto della determinazione dei  fabbisogni
          standard, ove effettuata,  nonche',  sino  al  2013,  anche
          della necessita' che una quota pari al 30 per  cento  della
          dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in  base
          al numero dei residenti. Ai fini della  determinazione  del
          Fondo sperimentale di cui al comma 3  non  si  tiene  conto
          delle  variazioni  di   gettito   prodotte   dall'esercizio
          dell'autonomia  tributaria.  Ai  fini  del   raggiungimento
          dell'accordo  lo  schema  di  decreto  e'  trasmesso   alla
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  entro  il  15
          ottobre. In caso di mancato accordo entro  il  30  novembre
          dell'anno precedente, il decreto di cui  al  primo  periodo
          puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
          del presente provvedimento, il termine per l'accordo  scade
          il quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
          forma  associata  le   funzioni   fondamentali   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni  il  cui
          territorio coincide integralmente con quello di  una  o  di
          piu' isole, sono, in  ogni  caso,  stabilite  modalita'  di
          riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
          comunque ad assicurare che sia  ripartita,  in  favore  dei
          predetti enti, una quota non  inferiore  al  20  per  cento
          della dotazione del fondo al netto della quota del  30  per
          cento di cui al secondo periodo del presente comma. 
              8. La quota di gettito del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), devoluta ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011  e  al
          21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I  trasferimenti
          erariali   sono   ridotti,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, in misura corrispondente al  gettito  che
          confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
          comma 3, nonche'  al  gettito  devoluto  ai  comuni  ed  al
          gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
          e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
          e 2012, al fine di  garantire  il  rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare  di
          risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta  quota
          di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g),  puo'
          essere  rideterminata  sulla  base  dei  dati   definitivi,
          tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica. La quota  di  gettito
          del tributo di cui al comma  1,  lettera  g),  puo'  essere
          successivamente  incrementata,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, in misura  corrispondente
          alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
          di riduzione. 
              9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
          gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo  non
          determinano  la  modifica  delle  aliquote  e  delle  quote
          indicate nei commi 2,  4  e  8.  Le  aliquote  e  le  quote
          indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'articolo 7, comma
          2, possono essere modificate con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
          finanza pubblica; in particolare,  dal  2014  la  quota  di
          gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al  comma  1,
          lettera g), puo' essere incrementata sino alla  devoluzione
          della totalita' del gettito stesso, con la  contestuale  ed
          equivalente riduzione della quota di  cui  all'articolo  7,
          comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al  comma  4
          del presente articolo. 
              10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
          gestione  delle  entrate  comunali  e  di  incentivare   la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
              a) e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior
          gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
          non dichiarati in catasto; 
              b) e' elevata al 50 per  cento  la  quota  dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, e successive modificazioni. La  quota  del  50  per
          cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria  anche  in
          relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.  Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          stabilite le modalita' di recupero delle  somme  attribuite
          ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
          qualunque titolo; 
              c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, d'intesa con la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie   locali,   ai   dati   contenuti   nell'anagrafe
          tributaria relativi: 
              1) ai contratti di  locazione  nonche'  ad  ogni  altra
          informazione riguardante il possesso o la detenzione  degli
          immobili ubicati nel proprio territorio; 
              2)  alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di
          servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
          proprio territorio; 
              3) ai soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel
          proprio territorio; 
              4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
          di lavoro autonomo o di impresa; 
              d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
          cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
          limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
          domicilio fiscale nel comune, che  possa  essere  rilevante
          per  il  controllo  dell'evasione  erariale  o  di  tributi
          locali; 
              e)  il  sistema   informativo   della   fiscalita'   e'
          integrato, d'intesa  con  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani, con i dati relativi alla  fiscalita'  locale,  al
          fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni  ed  i
          servizi necessari per la gestione dei tributi di  cui  agli
          articoli 7 e 11 e per la formulazione delle  previsioni  di
          entrata. 
              11. Il sistema informativo  della  fiscalita'  assicura
          comunque l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo
          utilizzo degli immobili, con particolare  riferimento  alle
          risultanze catastali,  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti  di
          somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 
              12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi  minimo
          e  massimo  della  sanzione  amministrativa  prevista   per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato." 
              "Art. 13 Fondo perequativo per comuni e province 
              1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e  delle
          province, successivo  alla  determinazione  dei  fabbisogni
          standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
          e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
          con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni  e
          degli stanziamenti per le province, a  titolo  di  concorso
          per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.  Previa
          intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale  e  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sono   stabilite,   salvaguardando    la
          neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato  e  in
          conformita' con l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.
          42, le modalita' di alimentazione e di riparto  del  fondo.
          Il fondo perequativo a favore dei comuni e'  alimentato  da
          quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2,  commi
          1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo  7,
          comma 2. Tale fondo e' articolato  in  due  componenti,  la
          prima delle quali riguarda  le  funzioni  fondamentali  dei
          comuni,  la  seconda  le  funzioni  non  fondamentali.   Le
          predette  quote  sono  divise   in   corrispondenza   della
          determinazione  dei  fabbisogni  standard   relativi   alle
          funzioni fondamentali e  riviste  in  funzione  della  loro
          dinamica." 
              -- Si riporta il testo  degli  articoli  21  e  23  del
          citato decreto legislativo n. 68 del 2011: 
              "Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
              1.   Per   realizzare   in    forma    progressiva    e
          territorialmente equilibrata l'attribuzione  alle  province
          dell'autonomia  di  entrata,  e'  istituito,  a   decorrere
          dall'anno 2012, un fondo sperimentale di  riequilibrio.  Il
          Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data  di
          attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13
          della citata legge n. 42 del 2009. 
              2. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  18,
          comma  6,  il  Fondo  e'  alimentato  dal   gettito   della
          compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
          18, comma 1. 
              3.  Previo  accordo  sancito  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  in  coerenza  con  la  determinazione  dei
          fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di  riparto
          del Fondo sperimentale di riequilibrio." 
              "Art. 23 Fondo perequativo per le  province  e  per  le
          citta' metropolitane 
              1. Il Fondo perequativo  di  cui  all'articolo  13  del
          citato decreto legislativo n. 23 del  2011  e'  alimentato,
          per le province e per le citta' metropolitane, dalla  quota
          del gettito della compartecipazione  provinciale  all'IRPEF
          di cui all'articolo 18 del presente  decreto  non  devoluto
          alle province e alle citta'  metropolitane  competenti  per
          territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti,  la
          prima delle quali riguarda le funzioni  fondamentali  delle
          province  e  delle  citta'  metropolitane,  la  seconda  le
          funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in
          corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard
          relativi alle funzioni fondamentali e riviste  in  funzione
          della loro dinamica. Per quanto attiene alle  funzioni  non
          fondamentali, la perequazione delle capacita'  fiscali  non
          deve alterare la graduatoria dei territori  in  termini  di
          capacita' fiscale per abitante. 
              2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge  n.  42
          del 2009, sono  istituiti  nel  bilancio  delle  regioni  a
          statuto ordinario due  fondi,  uno  a  favore  dei  comuni,
          l'altro  a   favore   delle   province   e   delle   citta'
          metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato
          di cui al presente articolo." 
              -- Si riporta il testo  degli  articoli  17  e  18  del
          citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 17 Tributi propri connessi al trasporto su gomma 
              1.  A  decorrere   dall'anno   2012   l'imposta   sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, costituisce  tributo  proprio  derivato  delle
          province. Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  60,
          commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n.  446  del
          1997. 
              2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al
          12,5 per cento. A  decorrere  dall'anno  2011  le  province
          possono aumentare o  diminuire  l'aliquota  in  misura  non
          superiore  a  3,5  punti  percentuali.  Gli  aumenti  o  le
          diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
          del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
          delibera di variazione sul sito informatico  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
          adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono  disciplinate  le  modalita'  di
          pubblicazione delle suddette delibere di variazione. 
              3. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da  adottarsi  entro  il  2011,  e'  approvato  il
          modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
          alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono  individuati  i
          dati  da  indicare  nel  predetto  modello.  L'imposta   e'
          corrisposta con le  modalita'  del  capo  III  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4.  L'accertamento  delle  violazioni  alle  norme  del
          presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
          A  tal   fine   l'Agenzia   delle   entrate   con   proprio
          provvedimento  adegua  il  modello  di  cui  al   comma   3
          prevedendo  l'obbligatorieta'  della   segnalazione   degli
          importi, distinti per contratto ed  ente  di  destinazione,
          annualmente versati alle  province.  Per  la  liquidazione,
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
          al comma 1 si applicano le  disposizioni  previste  per  le
          imposte sulle assicurazioni di cui  alla  citata  legge  n.
          1216 del 1961. Le province  possono  stipulare  convenzioni
          non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
          in tutto o  in  parte,  delle  attivita'  di  liquidazione,
          accertamento e riscossione  dell'imposta,  nonche'  per  le
          attivita' concernenti il relativo  contenzioso.  Sino  alla
          stipula delle predette convenzioni,  le  predette  funzioni
          sono svolte dall'Agenzia delle entrate. 
              5. []. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11,  del
          citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
          di trascrizione (IPT) di cui  al  decreto  ministeriale  27
          novembre 1998,  n.  435,  in  modo  che  sia  soppressa  la
          previsione specifica relativa alla  tariffa  per  gli  atti
          soggetti a I.V.A. e la  relativa  misura  dell'imposta  sia
          determinata secondo i criteri  vigenti  per  gli  atti  non
          soggetti ad IVA. 
              7. Con il disegno di legge di  stabilita',  ovvero  con
          disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove  il
          riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
          legislativo n. 446 del 1997, in conformita'  alle  seguenti
          norme generali: 
              a) individuazione del  presupposto  dell'imposta  nella
          registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e  nelle
          successive intestazioni; 
              b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario
          e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato; 
              c)   delimitazione   dell'oggetto    dell'imposta    ad
          autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata  potenza
          e rimorchi; 
              d) determinazione uniforme dell'imposta per  i  veicoli
          nuovi e usati in relazione alla potenza del motore  e  alla
          classe di inquinamento; 
              e) coordinamento ed armonizzazione del  vigente  regime
          delle esenzioni ed agevolazioni; 
              f) destinazione del gettito alla provincia  in  cui  ha
          residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta. 
              8. Salvo quanto  previsto  dal  comma  6,  fino  al  31
          dicembre 2011 continua ad essere attribuita  alle  province
          l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
          riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
          le  province,  salvo  quanto  previsto  dalle   convenzioni
          stipulate tra le province e l'ACI stesso." 
              "Art. 18 Soppressione dei  trasferimenti  statali  alle
          province e compartecipazione provinciale all'IRPEF 
              1.  A  decorrere  dall'anno   2012   l'aliquota   della
          compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo
          31, comma 8, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e'
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per  il
          federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni
          e per la coesione territoriale, d'intesa con la  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in   modo   tale   da
          assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti  statali
          soppressi  ai  sensi  del  comma  2  nonche'  alle  entrate
          derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  2012  sono   soppressi   i
          trasferimenti  statali  di  parte  corrente  e,   ove   non
          finanziati tramite il ricorso all'indebitamento,  in  conto
          capitale alle province delle regioni  a  statuto  ordinario
          aventi carattere di generalita' e permanenza. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza  pubblica,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  le
          riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti
          con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con
          la  conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2. 
              4. L'aliquota di compartecipazione di cui  al  comma  1
          puo' essere successivamente incrementata, con le  modalita'
          indicate nel predetto comma  1,  in  misura  corrispondente
          alla  individuazione  di  ulteriori  trasferimenti  statali
          suscettibili di soppressione. 
              5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale
          all'accisa sull'energia elettrica di  cui  all'articolo  52
          del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504   e'
          soppressa e il relativo gettito spetta allo  Stato.  A  tal
          fine,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia
          elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito. 
              6. []. 
              7. Alle province e' garantito che le variazioni annuali
          del gettito  relativo  alla  compartecipazione  provinciale
          all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo  non
          determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  12,  del
          citato decreto-legge n. 138 del 2011: 
              "12. L'importo della manovra prevista dal comma  8  per
          l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo  fino
          alla   totalita'   delle    maggiori    entrate    previste
          dall'articolo 7, comma 6, in considerazione  dell'effettiva
          applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del  presente
          decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i   comparti
          interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
          regioni a statuto  ordinario,  370  milioni  di  euro  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro  alle  province  e
          520 milioni di euro ai comuni con popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti. La soppressione della misura della  tariffa
          per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17,  comma
          6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella
          tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,
          n. 435, recante «Regolamento recante  norme  di  attuazione
          dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
          446,  per  la  determinazione  delle  misure   dell'imposta
          provinciale di  trascrizione»,  ha  efficacia  a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, anche  in  assenza  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  citato
          articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del
          2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
          provinciale  di  trascrizione  sono  pertanto   determinate
          secondo quanto previsto per gli atti non soggetti  ad  IVA.
          Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          percepiscono   le   somme   dell'imposta   provinciale   di
          trascrizione conseguentemente loro spettanti." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 76, comma  7,  del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
          presente legge: 
              "7. E' fatto divieto agli enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari  o  superiore  al  50  per
          cento delle spese correnti di procedere  ad  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          contrattuale;  i  restanti  enti   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite
          del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
          dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale
          di  cui  al  periodo  precedente  si  calcolano  le   spese
          sostenute anche dalle societa'  a  partecipazione  pubblica
          locale  totale  o  di  controllo  che  sono   titolari   di
          affidamento diretto di servizi pubblici locali senza  gara,
          ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
          interesse generale aventi carattere  non  industriale,  ne'
          commerciale, ovvero che svolgono  attivita'  nei  confronti
          della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni
          amministrative di natura pubblicistica. La disposizione  di
          cui al precedente periodo  non  si  applica  alle  societa'
          quotate su mercati regolamentari. Per gli  enti  nei  quali
          l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al
          35 per cento delle spese correnti sono ammesse,  in  deroga
          al limite del 20 per cento e comunque  nel  rispetto  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno e dei  limiti  di
          contenimento  complessivi  delle  spese  di  personale,  le
          assunzioni per turn-over che consentano  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali previste dall'articolo 21,  comma  3,
          lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42."