Art. 26. Con separato provvedimento il Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la Commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per territori comprendenti piu' provincie o per l'intero territorio nazionale, puo', anche in assenza delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1, rendere obbligatorie particolari discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il transito e la monta dei bovini che non risultino «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi. Per l'intero territorio delle singole provincie o per parte di esse, tali discipline possono essere previste nei programmi proposti dalle commissioni di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33. Nei programmi proposti dalle commissioni contemplate dall'art. 3 della legge sopracitata, puo' essere prevista la istituzione obbligatoria nei mercati, fiere ed esposizioni di appositi reparti destinati ai bovini provenienti da allevamenti riconosciuti «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi. Ove possibile, saranno istituiti speciali mercati, fiere ed esposizioni riservati a tali animali. Per le mandrie non riconosciute «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi, condotte a piedi in alpeggio o transumanza, il veterinario provinciale puo' richiedere che siano fissati particolari itinerari sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno in analogia a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.