Art. 26. 
 
  Con separato provvedimento il Ministro per la sanita', di  concerto
con  il  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e  sentita  la
Commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, per
territori comprendenti  piu'  provincie  o  per  l'intero  territorio
nazionale, puo', anche in assenza delle condizioni di cui al  secondo
e  terzo  comma  dell'art.  1,   rendere   obbligatorie   particolari
discipline per il commercio, il pascolo, la circolazione, il transito
e la monta dei bovini che non  risultino  «ufficialmente  indenni»  o
«indenni» da brucellosi. 
  Per l'intero territorio delle singole  provincie  o  per  parte  di
esse, tali discipline possono essere previste nei programmi  proposti
dalle commissioni di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio  1968,
n. 33. 
  Nei programmi proposti dalle commissioni  contemplate  dall'art.  3
della  legge  sopracitata,  puo'  essere  prevista   la   istituzione
obbligatoria nei mercati, fiere ed esposizioni  di  appositi  reparti
destinati  ai  bovini   provenienti   da   allevamenti   riconosciuti
«ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi. 
  Ove  possibile,  saranno  istituiti  speciali  mercati,  fiere   ed
esposizioni riservati a tali animali. 
  Per le mandrie non riconosciute «ufficialmente indenni» o «indenni»
da brucellosi,  condotte  a  piedi  in  alpeggio  o  transumanza,  il
veterinario provinciale puo' richiedere che siano fissati particolari
itinerari sia per il tragitto di andata che per quello di ritorno  in
analogia a quanto previsto dall'art. 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.