Art. 28. Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche nonche' di ogni altra norma contemplata nel presente decreto, sono ritenuti validi i risultati e le relative certificazioni degli accertamenti diagnostici praticati nel corso di eventuali programmi di bonifica e di profilassi svolti sotto il controllo del veterinario provinciale prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Di tali risultati si terra' conto nel fissare la periodicita' degli accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.