Art. 28. 
 
  Per l'applicazione delle disposizioni della legge 9 giugno 1964, n.
615, e successive modifiche nonche' di ogni altra  norma  contemplata
nel presente decreto, sono ritenuti validi i risultati e le  relative
certificazioni degli accertamenti diagnostici praticati nel corso  di
eventuali programmi di bonifica  e  di  profilassi  svolti  sotto  il
controllo del veterinario provinciale prima  dell'entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  Di tali risultati si terra' conto nel fissare la periodicita' degli
accertamenti diagnostici e per l'abbattimento degli animali infetti.