Art. 39 
 
Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e
  periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al  diritto
  d'autore. 
 
  (( 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  24  aprile
2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
    «d-bis) gli edicolanti possono vendere  presso  la  propria  sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
    d-ter)  gli  edicolanti  possono  praticare  sconti  sulla  merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto  vendita
e  restituito  a  compensazione  delle  successive  anticipazioni  al
distributore; 
    d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata  mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia; 
    d-quinquies)  le  clausole  contrattuali  fra   distributori   ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e  non  viziano  il
contratto cui accedono. 
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e' libera; 
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e previo parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato, sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi
diritto, i requisiti minimi necessari  ad  un  razionale  e  corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi. ))