Art. 40 
 
Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di
  anagrafe (( degli italiani residenti all'estero e  di  attribuzione
  )) del codice fiscale ai cittadini iscritti. 
 
  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,  e
definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni
identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita'
elettronica sul territorio nazionale». 
  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, (( convertito, con modificazioni, dalla legge  ))
12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: 
      «rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere  munite
della  fotografia  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, (( n. 43  )),
e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche» 
    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «La carta di identita'  valida  per  l'espatrio  rilasciata  ai
minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici  puo'  riportare,  a
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.  L'uso  della
carta  d'identita'  ai  fini  dell'espatrio  dei   minori   di   anni
quattordici e' subordinato  alla  condizione  che  essi  viaggino  in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le  veci,  o  che  venga
menzionato,  in  una  dichiarazione  rilasciata  da  chi  puo'   dare
l'assenso o l'autorizzazione, il  nome  della  persona,  dell'ente  o
della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi  sono  affidati.
Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura  o  dalle  autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero.». 
  3. All'articolo 1 della legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
((convertito, con modificazioni, dalla)) legge  30  luglio  2010,  n.
122, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    «6.  L'Indice  nazionale  delle  anagrafi   (INA)   promuove   la
circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle
generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei
cittadini  italiani  residenti  all'estero   iscritti   nell'Anagrafe
((degli  italiani  residenti))  all'estero  (AIRE),  certificati  dai
comuni  e,  limitatamente  al  codice  fiscale,  dall'Agenzia   delle
Entrate.». 
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, (( con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
apportate le necessarie modifiche  per  armonizzare  il  decreto  del
Ministro dell'interno)), del 13 ottobre  2005,  n.  240,  recante  il
«Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»,
con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  24
dicembre 1954, n. 1228. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della
legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione
dei  dati  contenuti  nell'INA,  il  ((  Ministero  dell'interno  -))
Dipartimento per gli Affari Interni  e  Territoriali  puo'  stipulare
convenzioni con enti, istituzioni  ed  altri  soggetti  che  svolgono
pubbliche funzioni. 
  6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di
cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. 
  7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione
del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE. 
  8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per
territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale. 
  9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a
legislazione vigente.