Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di
ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a
tale soluzione organizzativa e' incentivato secondo modalita' e
criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con
l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome
proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la
proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli
stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato
di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del
programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei progetti di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di
valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al
finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o
escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo' valutare la
rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il
cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni
tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere
straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o
contenuti progettuali di secondaria entita', non rientranti nelle
ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi
piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al soggetto
rinunciatario o escluso, e' presentata dai partecipanti o dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di
carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle
attivita' svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di
accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' sulla base di progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono
inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti
svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita' complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di
ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla
concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del
Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di
ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare
rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita' svolte,
attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito
rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono
effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti, l'ammissione alle agevolazioni e'
comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di
garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di
specifici accordi con una o piu' imprese (( utilizzatrici finali ))
dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento
concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso
dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della
rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo
sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione
tecnica contiene una compiuta analisi delle principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato
della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi e'
anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il
soggetto richiedente, detto adempimento puo' avvenire nella fase
successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 2, 3, comma 1,
lettera a), numero 2), 4, 6, comma 2 e comma 4, 7 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori", come modificati dalla presente legge:
"Art. 2. (Soggetti ammissibili).
1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al
presente titolo:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui
all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con personalita' giuridica
autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) societa', consorzi e societa' consortili comunque
costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree
depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle
lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri
soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI,
societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
e) societa' di recente costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, con la
partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il
relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di
ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche'
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura
autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il
mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le
questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
che definiscano le limitazioni volte a prevenire i
conflitti di interesse con le societa' costituite o da
costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari
chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
f) universita', enti di ricerca, anche a carattere
regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e per attivita',
proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione
tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1.
f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
legge regionale.
2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e
3, nonche' comma 1, lettera d), n. 2, anche congiuntamente
con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di
progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse
del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti
industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento
dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad
attivita' svolte nelle restanti aree del paese la predetta
percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli
interventi di cui al presente titolo esclusivamente se
hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.
3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti
istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per
ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di
loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione
organizzativa e' incentivato secondo modalita' e criteri
fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto
capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei
rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni,
anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei
requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in
nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti
partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le
eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese
ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le
erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare
esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche'
delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
del programma.
3-ter. E' consentita la variazione non rilevante dei
progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel
limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano
il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica
organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in
termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase
di valutazione preventiva degli stessi ai fini
dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri
soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter
surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per
motivazioni di carattere economico-finanziario senza
alterare la qualita' e il valore del progetto, garantendo
il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il
comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 puo'
valutare la rimodulazione del progetto medesimo per
variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del
venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in
caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o
economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di
elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non
rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca provvede direttamente, acquisito il parere
dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel
caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti
capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai
partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni
dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della
rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere
economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti
ammissibili i soggetti individuati come tali dai
regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte
nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi
internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di
spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono
automaticamente recepite in ambito nazionale.
"Art. 3. (Attivita' finanziabili).
1. (Omissis). 2) le attivita' svolte nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali,
sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati, nonche' sulla base di
progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di
bandi internazionali di ricerca industriale; (Omissis)."
"Art. 4. (Strumenti).
1. Sono strumenti di intervento:
a) i contributi a fondo perduto;
b) il credito agevolato;
c) i contributi in conto interessi;
d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di cui
al comma 2;
e) la prestazione di garanzie;
f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a 207,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformita' alle
delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE);
g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1
e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. I crediti di cui all'articolo 5 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per le
attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
numero 1), anche con riferimento agli utili e alle
plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste e
alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi,
in conformita' ad apposite modifiche e integrazioni del
decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonche'
nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
3. Per gli interventi di finanziamento previsti dal
presente titolo ed erogati dal MURST non sono richieste
garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai
sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio
generale che prevale su ogni titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per
spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti
diritti di prelazione spettanti a terzi."
"Art. 6. (Modalita' di attuazione).
2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, in
conformita' alle procedure automatiche, valutative e
negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, sono definite le spese ammissibili ivi comprese, con
riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per
la disseminazione dei risultati ottenuti e per il
coordinamento generale del progetto, le caratteristiche
specifiche delle attivita' e degli strumenti di cui agli
articoli 3 e 4, le modalita' e i tempi di attivazione, le
misure delle agevolazioni, le modalita' della loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle
procedure e delle singole fasi, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente, delle norme sulla
semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma
digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per
attivita' di non rilevante entita'.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli
interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli
strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al
15 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo
agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali."
"Art. 7. (Servizi e consulenza).
1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli
appalti di servizi, puo' avvalersi, per gli adempimenti
tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla
concessione delle agevolazioni, nonche' per le attivita' di
monitoraggio, di banche, societa' finanziarie, altri
soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di
risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici
adeguati, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche', per la
valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti
o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2,
di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo
accertamento di requisiti di onorabilita', qualificazione
scientifica e esperienza professionale nella ricerca
industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, puo' avvalersi dei predetti esperti per le
attivita' di valutazione di cui all'articolo 8.
2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel
quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato,
ammette agli interventi di sostegno di cui al presente
titolo la richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2
previo parere, sulla validita' tecnico-scientifica, sulle
ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle
misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il
comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti,
scelti tra personalita' di alta qualificazione o di
comprovata competenza professionale in materia di
applicazione della ricerca industriale. I componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita', dell'ambiente e delle politiche agricole designano
ciascuno un proprio rappresentante.
3. I componenti il comitato durano in carica quattro
anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalita' di
funzionamento nonche', sentito il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il compenso dei
componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5, sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i
lavori del comitato in ordine all'attivita' relativa
rispettivamente al territorio nazionale e alle aree
depresse del paese. Il predetto decreto determina altresi'
i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di
esami di progetti e domande, sulla base degli interessi
diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e
delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice
di procedura civile.
4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale,
il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle
organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori
industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative al fine di evidenziare
elementi utili per il monitoraggio e per la definizione
degli indirizzi in ordine agli interventi.
4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti
tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di
cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono
richiesti per i progetti gia' selezionati nel quadro di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi
internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al
finanziamento fino alla concorrenza delle risorse
disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni
ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei
progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del
presente decreto legislativo e di snellire le procedure di
controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle
forme associate di cui all'articolo 4, possono, in
alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio
carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
affidabilita' economico-finanziaria, ovvero la regolare
rendicontazione amministrativo-contabile delle attivita'
svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione
di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita
dichiarazione di responsabilita' da soggetti iscritti nel
registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate
verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di
progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di
progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti
requisiti economico-finanziari da parte delle imprese
proponenti, l'ammissione alle agevolazioni e' comunque
possibile sulla base della produzione di una polizza di
garanzia a copertura dell'intero ammontare
dell'agevolazione e di specifici accordi con una o piu'
imprese utilizzatrici finali dei risultati del progetto
ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro
soggetto partecipante alla compagine in possesso dei
necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della
rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo
sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la
relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle
principali caratteristiche del progetto, con specifici
approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello
stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente
e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli
incentivi e' anche subordinata al positivo esito di
sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto
adempimento puo' avvenire nella fase successiva
all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della
procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano
coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali
verifiche successive assume natura di condizione risolutiva
del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero
del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
attuazione degli interventi previsti nel presente
articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE":
"Art. 1.
1. (Omissis).
g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma
1;".