Art. 30 
 
 
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale  e  di
                         ricerca industriale 
 
  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e  di
gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti
possono individuare tra di loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a
tale soluzione  organizzativa  e'  incentivato  secondo  modalita'  e
criteri fissati ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
capofila assolve i seguenti compiti: 
    a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei  rapporti  con
l'amministrazione  che  concede  le  agevolazioni,  anche   ai   fini
dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti; 
    b) ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  presenta  in  nome
proprio e per conto delle altre  imprese  ed  enti  partecipanti,  la
proposta o progetto  di  ricerca  e  le  eventuali  variazioni  degli
stessi; 
    c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese  ed  enti
che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni  per  stato
di avanzamento, attestando la  regolare  esecuzione  dei  progetti  e
degli investimenti stessi nonche' delle eventuali variazioni; 
    d) effettua  il  monitoraggio  periodico  sullo  svolgimento  del
programma. 
  3-ter. E' consentita la variazione non rilevante  dei  progetti  di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del  venti  per
cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in
qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno,
oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
limite del venti per cento  del  valore  del  progetto,  in  fase  di
valutazione  preventiva  degli  stessi  ai  fini  dell'ammissione  al
finanziamento, nel caso  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  alla
compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto  rinunciatario  o
escluso per  motivazioni  di  carattere  economico-finanziario  senza
alterare  la  qualita'  e  il  valore  del  progetto,  garantendo  il
raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
  3-quater.  Nella  fase  attuativa   del   progetto,   il   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo   7   puo'   valutare   la
rimodulazione  del  progetto  medesimo  per   variazioni   rilevanti,
superiori al predetto limite del venti per cento e non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario. 
  3-quinquies.  Sulle  richieste  di  rimodulazione  di  elementi   o
contenuti progettuali di secondaria  entita',  non  rientranti  nelle
ipotesi  di  cui  ai   commi   3-ter   e   3-quater,   il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca    provvede
direttamente, acquisito il parere dell'esperto  incaricato  nei  casi
piu' complessi. 
  3-sexies. La domanda di rimodulazione del  progetto,  nel  caso  di
indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti capo al  soggetto
rinunciatario  o  escluso,  e'  presentata  dai  partecipanti  o  dal
soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento  formale,  da
parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per  motivazioni  di
carattere economico-finanziario. 
  3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti
individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente  alle
attivita' svolte nel quadro di programmi  dell'Unione  europea  o  di
accordi internazionali. 
  3-octies.  Le  variazioni  del  progetto  senza  aumento  di  spesa
approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente
recepite in ambito nazionale.»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite,
in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  sulla  base  di  progetti
cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di
ricerca industriale»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma  2,  dopo  le  parole:  «spese  ammissibili,»  sono
inserite le seguenti: «ivi  comprese,  con  riferimento  ai  progetti
svolti nel quadro di  programmi  dell'Unione  europea  o  di  accordi
internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e
per il coordinamento generale del progetto,»; 
      2) al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Una
quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilita'  complessive
del Fondo agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali.»; 
    d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. La valutazione ex ante  degli  aspetti  tecnico-scientifici
dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere  di
cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti gia' selezionati nel
quadro di programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali  di
ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al  finanziamento   fino   alla
concorrenza delle risorse disponibili  nell'ambito  del  riparto  del
Fondo agevolazioni ricerca. 
  4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti  di
ricerca  industriale  presentati  ai  sensi  del   presente   decreto
legislativo e di snellire le procedure di controllo e  di  spesa,  le
imprese industriali, anche nelle forme associate di cui  all'articolo
4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie  e  con  oneri  a
proprio carico, verificare e attestare il possesso dei  requisiti  di
affidabilita'    economico-finanziaria,    ovvero     la     regolare
rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'   svolte,
attraverso  una  relazione  tecnica  e  un'attestazione   di   merito
rilasciata in  forma  giurata  e  sotto  esplicita  dichiarazione  di
responsabilita' da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010,  n.  39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono
effettuate verifiche a campione. 
  4-quater. Al fine  di  favorire  la  realizzazione  di  progetti  e
attivita' di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso  di
insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da
parte delle imprese proponenti,  l'ammissione  alle  agevolazioni  e'
comunque possibile sulla base della  produzione  di  una  polizza  di
garanzia a copertura dell'intero  ammontare  dell'agevolazione  e  di
specifici accordi con una o piu' imprese (( utilizzatrici  finali  ))
dei  risultati  del  progetto  ovvero  nelle  forme  dell'avvalimento
concesso da altro soggetto partecipante alla  compagine  in  possesso
dei  necessari  requisiti.  In  tal  caso,  la  certificazione  della
rispondenza  deve  riguardare  le  sole  imprese  indicate   per   lo
sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 
  4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma  4-quater,  la  relazione
tecnica   contiene   una   compiuta    analisi    delle    principali
caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti  dedicati
alle prospettive industriali dello stesso e degli  accordi  stipulati
tra il soggetto proponente e gli utilizzatori  finali  del  risultato
della ricerca. 
  4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi  e'
anche  subordinata  al  positivo  esito  di  sopralluoghi  presso  il
soggetto richiedente, detto  adempimento  puo'  avvenire  nella  fase
successiva  all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed  ai  fini   della
procedura  valutativa  l'amministrazione   si   avvale   delle   sole
risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni  siano  coperte
da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive
assume natura di condizione  risolutiva  del  rapporto  e  di  revoca
dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso. 
  4-septies.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  sono   definite   modalita'   di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  degli  articoli  2,  3,  comma  1,
          lettera a), numero 2), 4, 6, comma  2  e  comma  4,  7  del
          decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297,   recante
          "Riordino della disciplina e  snellimento  delle  procedure
          per il sostegno della ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          per la diffusione delle tecnologie, per  la  mobilita'  dei
          ricercatori", come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 2. (Soggetti ammissibili). 
              1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui  al
          presente titolo: 
              a) le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); 
              b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
          8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i  centri  di  ricerca  con  personalita'  giuridica
          autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b); 
              d) societa', consorzi e  societa'  consortili  comunque
          costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
          per cento, ovvero al 30 per cento se  hanno  sede  in  aree
          depresse, da imprese  e  centri  di  ricerca  di  cui  alle
          lettere  a),  b)  e  c),  nonche'  eventualmente  da  altri
          soggetti tra: universita',  enti  di  ricerca,  ENEA,  ASI,
          societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di  cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n.  385,  intermediari  finanziari   iscritti   nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, fondi  mobiliari  chiusi  istituiti
          con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie  per
          l'innovazione e lo  sviluppo  istituite  con  l'articolo  2
          della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari  chiusi
          di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti  all'albo  di
          cui all'articolo 107 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385; 
              e)  societa'  di   recente   costituzione   ovvero   da
          costituire, finalizzate all'utilizzazione  industriale  dei
          risultati  della  ricerca,  per   le   attivita'   di   cui
          all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  n.  1,  con   la
          partecipazione azionaria o il concorso, o comunque  con  il
          relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 
              1) professori e ricercatori universitari, personale  di
          ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,  nonche'
          dottorandi di ricerca e titolari di assegni di  ricerca  di
          cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
          enti di appartenenza,  che  ne  disciplinino  la  procedura
          autorizzativa e il collocamento in  aspettativa  ovvero  il
          mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche'  le
          questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
          che  definiscano  le  limitazioni  volte  a   prevenire   i
          conflitti di interesse con  le  societa'  costituite  o  da
          costituire; 
              2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); 
              3) societa' di assicurazione, banche iscritte  all'albo
          di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, fondi  mobiliari  chiusi  istituiti
          con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie  per
          l'innovazione e lo  sviluppo  istituite  con  l'articolo  2
          della legge n. 317 del  31  luglio  1991,  fondi  mobiliari
          chiusi di cui all'articolo 37 del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998,  n.  58,  intermediari  finanziari  iscritti
          all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385; 
              f) universita', enti  di  ricerca,  anche  a  carattere
          regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
          e)  e  al  comma  2,  nonche'  per  le  attivita'  di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, e per attivita',
          proposte in collaborazione  con  i  soggetti  di  cui  alle
          lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione
          tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui  all'articolo
          1, comma 1. 
              f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
          legge regionale. 
              2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
          di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1,  2  e
          3, nonche' comma 1, lettera d), n. 2, anche  congiuntamente
          con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso  di
          progetti relativi ad attivita' svolte nelle  aree  depresse
          del  paese,  la  partecipazione  finanziaria  dei  soggetti
          industriali non puo'  essere  inferiore  al  30  per  cento
          dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad
          attivita' svolte nelle restanti aree del paese la  predetta
          percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento. 
              3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  accedono   agli
          interventi di cui  al  presente  titolo  esclusivamente  se
          hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale. 
              3-bis.  Ai  fini  della  semplificazione  dei  rapporti
          istruttori e di  gestione  dei  progetti  di  ricerca,  per
          ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra  di
          loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a  tale  soluzione
          organizzativa e' incentivato secondo  modalita'  e  criteri
          fissati ai sensi dell'articolo  6,  comma  2.  Il  soggetto
          capofila assolve i seguenti compiti: 
              a) rappresenta le  imprese  ed  enti  partecipanti  nei
          rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni,
          anche  ai  fini  dell'avvalimento  e  della  garanzia   dei
          requisiti; 
              b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta  in
          nome proprio e  per  conto  delle  altre  imprese  ed  enti
          partecipanti, la  proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le
          eventuali variazioni degli stessi; 
              c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese
          ed enti che realizzano i  progetti  e  gli  interventi,  le
          erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare
          esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche'
          delle eventuali variazioni; 
              d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
          del programma. 
              3-ter. E' consentita la variazione  non  rilevante  dei
          progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi  nel
          limite del venti per cento dei soggetti  che  rappresentano
          il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma  giuridica
          organizzato e fatto salvo  il  minimo  di  uno,  oppure  in
          termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
          limite del venti per cento del valore del progetto, in fase
          di   valutazione   preventiva   degli   stessi   ai    fini
          dell'ammissione al finanziamento, nel  caso  in  cui  altri
          soggetti partecipanti alla compagine  dimostrino  di  poter
          surrogare  il  soggetto   rinunciatario   o   escluso   per
          motivazioni  di   carattere   economico-finanziario   senza
          alterare la qualita' e il valore del  progetto,  garantendo
          il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
              3-quater.  Nella  fase  attuativa  del   progetto,   il
          comitato tecnico-scientifico di  cui  all'articolo  7  puo'
          valutare  la  rimodulazione  del  progetto   medesimo   per
          variazioni rilevanti,  superiori  al  predetto  limite  del
          venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento,  in
          caso di sussistenza di motivazioni  tecnico-scientifiche  o
          economico-finanziarie di carattere straordinario. 
              3-quinquies.  Sulle  richieste  di   rimodulazione   di
          elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non
          rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e  3-quater,
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  provvede   direttamente,   acquisito   il   parere
          dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi. 
              3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel
          caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti
          capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai
          partecipanti o dal soggetto capofila  entro  trenta  giorni
          dall'accertamento formale, da parte  del  Ministero,  della
          rinuncia  o  esclusione  per   motivazioni   di   carattere
          economico-finanziario. 
              3-septies.   Sono    inoltre    considerati    soggetti
          ammissibili  i   soggetti   individuati   come   tali   dai
          regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte
          nel quadro di programmi dell'Unione europea  o  di  accordi
          internazionali. 
              3-octies. Le variazioni del progetto senza  aumento  di
          spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono
          automaticamente recepite in ambito nazionale. 
              "Art. 3. (Attivita' finanziabili). 
              1. (Omissis). 2) le  attivita'  svolte  nel  quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
          sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
          industriali, assimilati e associati, nonche' sulla base  di
          progetti cofinanziati  dall'Unione  europea  a  seguito  di
          bandi internazionali di ricerca industriale; (Omissis)." 
              "Art. 4. (Strumenti). 
              1. Sono strumenti di intervento: 
              a) i contributi a fondo perduto; 
              b) il credito agevolato; 
              c) i contributi in conto interessi; 
              d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le integrazioni di  cui
          al comma 2; 
              e) la prestazione di garanzie; 
              f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a  207,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in  conformita'  alle
          delibere   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione economica (CIPE); 
              g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi  1
          e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
              2. I crediti di  cui  all'articolo  5  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per  le
          attivita' di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),
          numero  1),  anche  con  riferimento  agli  utili  e   alle
          plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi  previste  e
          alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi,
          in conformita' ad apposite  modifiche  e  integrazioni  del
          decreto interministeriale 22 luglio 1998, n.  275,  nonche'
          nei  limiti  delle  disponibilita'   finanziarie   di   cui
          all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre  1997,  n.
          449. 
              3. Per gli interventi  di  finanziamento  previsti  dal
          presente titolo ed erogati dal  MURST  non  sono  richieste
          garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti  erogati  ai
          sensi del presente  titolo  sono  assistiti  da  privilegio
          generale che  prevale  su  ogni  titolo  di  prelazione  da
          qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio  per
          spese di  giustizia  e  di  quelli  previsti  dall'articolo
          2751-bis  del  codice  civile,  fatti  salvi  i  precedenti
          diritti di prelazione spettanti a terzi." 
              "Art. 6. (Modalita' di attuazione). 
              2. Con decreti di natura non regolamentare emanati  dal
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale,   in
          conformita'  alle  procedure  automatiche,   valutative   e
          negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, sono definite le spese ammissibili ivi  comprese,  con
          riferimento ai progetti  svolti  nel  quadro  di  programmi
          dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per
          la  disseminazione  dei  risultati  ottenuti   e   per   il
          coordinamento generale  del  progetto,  le  caratteristiche
          specifiche delle attivita' e degli strumenti  di  cui  agli
          articoli 3 e 4, le modalita' e i tempi di  attivazione,  le
          misure  delle  agevolazioni,  le   modalita'   della   loro
          concessione ed erogazione, i  tempi  di  definizione  delle
          procedure  e  delle  singole  fasi,  nel   rispetto   della
          normativa   comunitaria   vigente,   delle   norme    sulla
          semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma
          digitale,  nonche'  prevedendo  adempimenti   ridotti   per
          attivita' di non rilevante entita'. 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica emana apposite direttive  per  la
          ripartizione del  Fondo  di  cui  all'articolo  5  tra  gli
          interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione  degli
          strumenti di cui all'articolo 4. Una quota non inferiore al
          15 per cento delle  disponibilita'  complessive  del  Fondo
          agevolazioni ricerca e' comunque destinata al finanziamento
          degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione
          europea o di accordi internazionali." 
              "Art. 7. (Servizi e consulenza). 
              1. Il MURST, con  onere  a  carico  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 5, ai sensi della normativa  vigente  per  gli
          appalti di servizi, puo'  avvalersi,  per  gli  adempimenti
          tecnici,  amministrativi  ed   istruttori   connessi   alla
          concessione delle agevolazioni, nonche' per le attivita' di
          monitoraggio,  di  banche,  societa'   finanziarie,   altri
          soggetti qualificati, dotati di comprovata  competenza,  di
          risorse  umane  specialistiche  e  di   strumenti   tecnici
          adeguati, in  conformita'  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche', per  la
          valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei  progetti
          o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo  2,
          di esperti iscritti in apposito elenco  del  MURST,  previo
          accertamento di requisiti di  onorabilita',  qualificazione
          scientifica  e  esperienza  professionale   nella   ricerca
          industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo  di  cui
          all'articolo 5, puo' avvalersi dei predetti esperti per  le
          attivita' di valutazione di cui all'articolo 8. 
              2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel
          quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di  cui
          al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato,
          ammette agli interventi di  sostegno  di  cui  al  presente
          titolo la richiesta dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2
          previo parere, sulla validita'  tecnico-scientifica,  sulle
          ricadute economico-finanziarie,  sugli  strumenti  e  sulle
          misure  dell'agevolazione,  di  un  apposito  comitato.  Il
          comitato e' costituito da un presidente e da dieci esperti,
          scelti  tra  personalita'  di  alta  qualificazione  o   di
          comprovata   competenza   professionale   in   materia   di
          applicazione della ricerca industriale. I  componenti  sono
          nominati con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri  del  tesoro,
          del   bilancio   e    della    programmazione    economica,
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  della
          sanita', dell'ambiente e delle politiche agricole designano
          ciascuno un proprio rappresentante. 
              3. I componenti il comitato durano  in  carica  quattro
          anni e sono rinnovabili una sola  volta.  Le  modalita'  di
          funzionamento nonche', sentito il Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, il compenso  dei
          componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5,  sono
          determinate con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  articolando  i
          lavori  del  comitato  in  ordine  all'attivita'   relativa
          rispettivamente  al  territorio  nazionale  e   alle   aree
          depresse del paese. Il predetto decreto determina  altresi'
          i casi di astensione dei componenti il comitato in sede  di
          esami di progetti e domande,  sulla  base  degli  interessi
          diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e
          delle altre fattispecie di cui all'articolo 51  del  codice
          di procedura civile. 
              4. Il MURST riunisce, con cadenza  almeno  trimestrale,
          il comitato di cui  al  comma  2,  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative  nei  settori
          industriale e artigianale e delle organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative  al   fine   di   evidenziare
          elementi utili per il monitoraggio  e  per  la  definizione
          degli indirizzi in ordine agli interventi. 
              4-bis.   La   valutazione   ex   ante   degli   aspetti
          tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati  di
          cui al comma 1 e il parere di  cui  al  comma  2  non  sono
          richiesti per i progetti gia'  selezionati  nel  quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
          cofinanziati  anche  dalla  stessa  a  seguito   di   bandi
          internazionali di  ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al
          finanziamento   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
          disponibili nell'ambito del riparto del Fondo  agevolazioni
          ricerca. 
              4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione  dei
          progetti di ricerca industriale  presentati  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo e di snellire le procedure  di
          controllo e di spesa, le imprese industriali,  anche  nelle
          forme  associate  di  cui  all'articolo  4,   possono,   in
          alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a  proprio
          carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di
          affidabilita'  economico-finanziaria,  ovvero  la  regolare
          rendicontazione  amministrativo-contabile  delle  attivita'
          svolte, attraverso una relazione tecnica e  un'attestazione
          di merito rilasciata in forma  giurata  e  sotto  esplicita
          dichiarazione di responsabilita' da soggetti  iscritti  nel
          registro dei revisori legali di cui all'articolo  1,  comma
          1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
          39.  Su  tali  relazioni  e  attestazioni  sono  effettuate
          verifiche a campione. 
              4-quater. Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di
          progetti e attivita' di ricerca, in un'ottica di merito  di
          progetto, in caso di insufficiente  possesso  dei  previsti
          requisiti  economico-finanziari  da  parte  delle   imprese
          proponenti,  l'ammissione  alle  agevolazioni  e'  comunque
          possibile sulla base della produzione  di  una  polizza  di
          garanzia     a     copertura     dell'intero      ammontare
          dell'agevolazione e di specifici accordi  con  una  o  piu'
          imprese utilizzatrici finali  dei  risultati  del  progetto
          ovvero  nelle  forme  dell'avvalimento  concesso  da  altro
          soggetto  partecipante  alla  compagine  in  possesso   dei
          necessari requisiti. In tal caso, la  certificazione  della
          rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo
          sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 
              4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater,  la
          relazione  tecnica  contiene  una  compiuta  analisi  delle
          principali  caratteristiche  del  progetto,  con  specifici
          approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello
          stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente
          e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca. 
              4-sexies. Nelle procedure in cui la  concessione  degli
          incentivi  e'  anche  subordinata  al  positivo  esito   di
          sopralluoghi  presso   il   soggetto   richiedente,   detto
          adempimento   puo'   avvenire   nella    fase    successiva
          all'ammissione  alle  agevolazioni,  ed   ai   fini   della
          procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole
          risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano
          coperte da polizza di garanzia. L'esito  negativo  di  tali
          verifiche successive assume natura di condizione risolutiva
          del rapporto e di revoca  dell'agevolazione,  con  recupero
          del finanziamento concesso. 
              4-septies. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca sono definite modalita' di
          attuazione   degli   interventi   previsti   nel   presente
          articolo.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  lettera
          g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
          "Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE": 
              "Art. 1. 
              1. (Omissis). 
              g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro
          nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa'  di
          revisione legale, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma
          1;".