Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, (( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma e'
sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di ricercatori di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario":
"Art. 21. (Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca).
(Omissis).
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i
compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di
ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per
cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i
componenti del CNGR determina le indennita' spettanti ai
suoi componenti.".
Il testo dell'articolo 2, comma 313, 314 e 315, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario", come modificato dalla presente legge:
"Art. 20. (Valutazione tra pari per la selezione dei
progetti di ricerca).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il
Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede, a
valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, per un periodo
sperimentale di tre anni ad applicare il principio della
tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati
composti per almeno un terzo da studiosi operanti
all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di
ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ferma restando la possibilita' di una disciplina
particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297. Una percentuale del dieci per cento
del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata a interventi
in favore di ricercatori di eta' inferiore a 40 anni,
secondo procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007)":
"Art.1.
(Omissis).
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.".
Riferimenti normativi: (Art.31-bis)
Si riporta l'epigrafe della legge 3 luglio 1998, n.
210:
Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio
1998, n. 155.
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile":
"Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie).
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche'
un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del
2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il
vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42":
"Art. 4. (Fondo per lo sviluppo e la coesione).
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo".
Il Fondo e' finalizzato a dare unita' programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.".