Art. 31 
 
 
       Misure di semplificazione in materia di ricerca di base 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al  fine  di
assicurare la semplificazione e l'accelerazione  delle  procedure  di
gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche  scientifiche,
amministrative e contabili relative ai risultati e alle attivita' dei
progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli  stessi.  Il
costo delle valutazioni scientifiche ex post  grava  per  intero  sui
fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,  n.
240, (( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )). 
  2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine  del  comma  e'
sostituito dal seguente: «Una percentuale del  dieci  per  cento  del
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' destinata a interventi in favore di  ricercatori  di
eta' inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  3,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario": 
              "Art.  21.  (Comitato  nazionale  dei  garanti  per  la
          ricerca). 
              (Omissis). 
              3. La spesa per il  funzionamento  del  CNGR  e  per  i
          compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
          dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito  dei  fondi
          riguardanti il finanziamento dei progetti  o  programmi  di
          ricerca, per un importo massimo  non  superiore  al  3  per
          cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che  nomina  i
          componenti del CNGR determina le  indennita'  spettanti  ai
          suoi componenti.". 
              Il testo dell'articolo 2, comma 313, 314 e  315,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008), abrogati dalla presente legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20. (Valutazione tra pari per  la  selezione  dei
          progetti di ricerca). 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con  il
          Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  si  provvede,  a
          valere  sulle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente,   per   un   periodo
          sperimentale di tre anni ad applicare  il  principio  della
          tecnica  di  valutazione  tra  pari,  svolta  da   comitati
          composti  per  almeno  un  terzo   da   studiosi   operanti
          all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti  di
          ricerca,  finanziati  a  carico  delle   risorse   di   cui
          all'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo  12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, e a carico del Fondo  per  gli  investimenti
          nella   ricerca   scientifica   e   tecnologica,   di   cui
          all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, ferma  restando  la  possibilita'  di  una  disciplina
          particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni  alla
          ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 297. Una percentuale del  dieci  per  cento
          del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica  e
          tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata  a  interventi
          in favore di ricercatori  di  eta'  inferiore  a  40  anni,
          secondo  procedure  stabilite  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  870,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2007)": 
              "Art.1. 
              (Omissis). 
              870. Al fine di garantire la  massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.". 
              Riferimenti normativi: (Art.31-bis) 
              Si riporta l'epigrafe della legge  3  luglio  1998,  n.
          210: 
              Legge 3 luglio 1998, n.  210,  recante  "Norme  per  il
          reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari
          di ruolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6  luglio
          1998, n. 155. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  14,  comma  1,  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  recante
          "Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel  mese  di
          aprile 2009 e ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
          civile": 
              "Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie). 
              1.  Al   fine   di   finanziare   gli   interventi   di
          ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
          il CIPE assegna agli stessi interventi  la  quota  annuale,
          compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con  le
          assegnazioni gia' disposte, di un importo non  inferiore  a
          2.000 milioni e non  superiore  a  4.000  milioni  di  euro
          nell'ambito  della  dotazione  del  Fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
          a valere sulle risorse complessivamente assegnate al  Fondo
          strategico per il Paese a sostegno dell'economia  reale  di
          cui  all'articolo  18,  comma  1,   lettera   b-bis),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  nonche'
          un importo pari a 408,5 milioni  di  euro  a  valere  sulle
          risorse del Fondo infrastrutture di  cui  all'articolo  18,
          comma 1, lettera b), del citato decreto-legge  n.  185  del
          2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il
          vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del   decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in
          materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42": 
              "Art. 4. (Fondo per lo sviluppo e la coesione). 
              1.  Il  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
          assume la denominazione di  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, di seguito denominato: "Fondo". 
              Il Fondo e' finalizzato a dare unita'  programmatica  e
          finanziaria  all'insieme  degli  interventi  aggiuntivi   a
          finanziamento nazionale, che sono rivolti  al  riequilibrio
          economico e sociale tra le diverse aree del Paese. 
              2. Il Fondo ha carattere pluriennale  in  coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
              3.  Il  Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.".