(( Art. 31-bis
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute - GSSI
1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati
dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle
capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di
realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla
valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche
gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di
risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di
base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale
denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a
decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle
risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4,
coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche
di alto livello nel campo delle scienze di base e
dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e
informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo
territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di
formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola
attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in
materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210,
come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi
di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione
internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto
scientifico e tecnologico, e cura altresi' attivita' di formazione
post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie
da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono
elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e
approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da
cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a
titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al
comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro
annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e,
quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate
alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea
copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la
scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della
valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante
decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))