Art. 32
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
spesa e di controllo nel settore della ricerca.
1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non
ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita', prende atto
dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico puo'
essere definita la priorita' degli interventi, anche in relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di
utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 e' sostituito dal seguente:
«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della
ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma
870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli ((
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o
di accordi internazionali». Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di
selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli
presentati da piccole e medie imprese ));
b) il comma 873 e' sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con decreto (( adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 )), definisce i criteri di accesso
e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per
la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli interventi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
(( 3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione
e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di
esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico
delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 870, 872 e
873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come
modificati dalla presente legge:
" 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
872. In coerenza con gli indirizzi del Programma
nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con proprio decreto di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870
tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle
disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione
europea o di accordi internazionali. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione
dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli
presentati da piccole e medie imprese.
873. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce
i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del fondo cui al comma 870 per la concessione delle
agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine
di garantire la massima efficacia e omogeneita' degli
interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, vedasi i Riferimenti normativi
all'articolo 3.