Art. 32 
 
 
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di
           spesa e di controllo nel settore della ricerca. 
 
  1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva
ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma  non
ammessi al  relativo  finanziamento,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di
presentazione di specifiche domande  di  finanziamento  e  fino  alla
concorrenza delle risorse stanziate per tali finalita',  prende  atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate  e  delle  graduatorie
adottate in sede  comunitaria.  Nel  predetto  avviso  pubblico  puo'
essere definita la priorita' degli  interventi,  anche  in  relazione
alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali. 
  2. Al fine di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  di
utilizzazione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, all'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 872 e' sostituito dal seguente: 
  «872. In coerenza con gli indirizzi del Programma  nazionale  della
ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
disponibilita'  complessive  del  fondo  al  finanziamento  degli  ((
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o
di   accordi   internazionali».   Il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  con  proprio  decreto  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, provvede a  fissare  i  criteri  di
selezione  dei  progetti,  prevedendo  misure  premiali  per   quelli
presentati da piccole e medie imprese )); 
    b) il comma 873 e' sostituito dal seguente: 
  «873.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, con decreto (( adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 )), definisce i criteri di accesso
e le modalita' di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870  per
la concessione delle agevolazioni per la ricerca  di  competenza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  fine
di garantire la massima efficacia  e  omogeneita'  degli  interventi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  (( 3. Gli oneri derivanti dalla costituzione  e  dal  funzionamento
delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione
e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore  di
esperti di alta qualificazione  tecnico-scientifica,  sono  a  carico
delle  risorse  del  Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1,  comma  870,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 870,  872  e
          873,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2007)",  come
          modificati dalla presente legge: 
              " 870. Al fine di garantire la massima efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni. 
              872.  In  coerenza  con  gli  indirizzi  del  Programma
          nazionale  della  ricerca,  il  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  con  proprio  decreto  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede alla ripartizione del fondo di cui  al  comma  870
          tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873,
          destinando una quota non inferiore al 15  per  cento  delle
          disponibilita' complessive del fondo al finanziamento degli
          interventi presentati nel quadro di  programmi  dell'Unione
          europea  o  di   accordi   internazionali.   Il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
          proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione
          dei  progetti,  prevedendo  misure  premiali   per   quelli
          presentati da piccole e medie imprese. 
              873. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, con decreto adottato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  definisce
          i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e  gestione
          del fondo  cui  al  comma  870  per  la  concessione  delle
          agevolazioni per la ricerca  di  competenza  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al  fine
          di garantire  la  massima  efficacia  e  omogeneita'  degli
          interventi, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.". 
              Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  vedasi  i  Riferimenti   normativi
          all'articolo 3.