Art. 33 
 
 
(( Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre
forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali  e
                 semplificazioni per la ricerca. )) 
 
  1. Il personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre  forme  similari
di sovvenzione dell'Unione europea o  internazionali  )),  svolga  la
relativa attivita' di  ricerca  presso  l'ente  di  appartenenza,  e'
collocato in aspettativa  senza  assegni  su  richiesta,  ((  per  il
periodo massimo di durata della borsa  di  studio,  assegno  o  altra
forma similare  di  sovvenzione.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di
ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare
di  sovvenzione  ))  e  la  relativa  retribuzione  vengono  regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro  a  tempo  determinato.  La
retribuzione massima spettante al  ricercatore  ((  rimane  a  carico
della borsa di studio, assegno o altra forma similare di  sovvenzione
dell'Unione europea o internazionale )) e non  puo'  eccedere  quella
prevista  per  il  livello  apicale,  appartenente  alla  fascia   di
ricercatore piu'  elevata  del  profilo  di  ricercatore  degli  enti
pubblici di ricerca. 
  2. Al personale dipendente inquadrato  nel  ruolo  dei  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre  forme  similari
di sovvenzione dell'Unione europea o  internazionali  )),  svolga  la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici  o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  23-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche": 
              "Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' tra
          pubblico e privato) 
              1. In deroga all'articolo  60  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i  dirigenti  delle
          pubbliche amministrazioni, nonche'  gli  appartenenti  alla
          carriera diplomatica  e  prefettizia  e,  limitamente  agli
          incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili e gli avvocati e  procuratori  dello  Stato  sono
          collocati, salvo motivato diniego  dell'amministrazione  di
          appartenenza in ordine  alle  proprie  preminenti  esigenze
          organizzative,  in  aspettativa  senza   assegni   per   lo
          svolgimento  di  attivita'  presso  soggetti  e  organismi,
          pubblici o privati, anche operanti in sede  internazionale,
          i quali provvedono al relativo  trattamento  previdenziale.
          Resta  ferma  la   disciplina   vigente   in   materia   di
          collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
          aspettativa  comporta  il  mantenimento   della   qualifica
          posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei  periodi
          contributivi a domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso  una  qualsiasi  delle
          forme assicurative nelle quali abbia maturato gli  anni  di
          contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
              3.  Per  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di
          collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1  non  puo'
          superare i cinque anni e non e'  computabile  ai  fini  del
          trattamento di quiescenza e previdenza. 
              5. L'aspettativa per  lo  svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
              a) il personale, nei  due  anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile; 
              b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
          e imprese private  che,  per  la  loro  natura  o  la  loro
          attivita',  in  relazione  alle  funzioni   precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire  incarichi  che  comportino   l'esercizio   delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
              7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le
          parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
              9. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          individuati   i   soggetti   privati   e   gli    organismi
          internazionali di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo.".