Art. 33
(( Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre
forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e
semplificazioni per la ricerca. ))
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari
di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali )), svolga la
relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, (( per il
periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra
forma similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell'attivita' di
ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare
di sovvenzione )) e la relativa retribuzione vengono regolati
dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La
retribuzione massima spettante al ricercatore (( rimane a carico
della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione
dell'Unione europea o internazionale )) e non puo' eccedere quella
prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di
ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti
pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori
degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, (( in seguito
all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari
di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali )), svolga la
relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o
privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato)
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono
collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale,
i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.
Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di
aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
e imprese private che, per la loro natura o la loro
attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.".