Art. 32
Strumenti di finanziamento per le imprese
1. (( (soppresso). ))
2. (( (soppresso). ))
3. (( (soppresso). ))
4. (( (soppresso). ))
5. (( All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43,
le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite
dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa'
di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale
negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono
emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei
seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da
una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di
gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione
armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le
emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5
milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10
milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione
delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,
direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il
collocamento presso investitori professionali in rapporto di
controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e'
disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di
interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al
totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa'
o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della
classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle
piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina
dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis,
lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non
inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi».
6. (soppresso).
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a
tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari
delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili
degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri
da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della
garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data
dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e'
iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel
capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti
dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque
l'esecutivita' del titolo» )).
8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le
obbligazioni e (( le cambiali finanziarie, emesse da societa' non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ))
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non
siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta
persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente.
9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,
(( il comma 1 e' sostituito )) dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni ((, delle cambiali finanziarie )) e titoli similari,
emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle
prime».
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea
e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai
titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
11. (( (soppresso). ))
12. (( (soppresso). ))
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle
obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio
di imputazione a bilancio.
14. (( (soppresso). ))
15. (( (soppresso). ))
16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore
di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro,
al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10
milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del
valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle
quote anzidette.
17. (( (soppresso). ))
18. (( (soppresso). ))
19. Le obbligazioni emesse (( da societa' non emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, )) possono prevedere clausole di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con
scadenza iniziale uguale o superiore a (( trentasei )) mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini di
postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solo
capitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al
risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo)
non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta
giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al
risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata
all'atto dell'emissione
Tale somma e' proporzionata al rapporto tra obbligazioni
partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate
per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi
oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea
capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche
la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire
capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile
d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce
oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti
e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai
fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto
di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta
somma.
25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e'
sostituito dal seguente. «I commi primo e secondo non si applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di
obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di
sottoscrivere azioni.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, recante Disciplina delle cambiali
finanziarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
1994, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art.1.
1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito
all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non
inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla
data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni
effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili
esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o
equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di
«cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo,
gli altri elementi specificati all'art. 100 delle
disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669, nonche' l'indicazione dei proventi in qualunque
forma pattuiti.
2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da
societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce
raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ed e' disciplinata
dalle disposizioni del medesimo articolo.».
- Si riporta l'art. 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 che reca Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1995, n. 302, supplemento ordinario:
«115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
e dalle societa' di cui all'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli
similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di
rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui
al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti
l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi
sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei
tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei
titoli similari rilevati nei mercati regolamentati
italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata
del prestito nonche' alle garanzie prestate.».
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2003 L
124/36.
- Si riporta l'art. 1 del Decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, recante Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, come modificato
dalla presente legge:
«Art.1. Soppressione della ritenuta alla fonte per
talune obbligazioni e titoli similari.
1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni, delle cambiali
finnziarie e titoli similari, emessi da banche, da societa'
per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in
societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi
dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina
introdotta dal presente decreto sono soppresse.».
- Si riporta l'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O:
«Art. 168-bis Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati gli Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110,
commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26,
commi 1 e 5, nonche' nell'art. 27, comma 3-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nell'art. 10-ter, commi 1 e 9,
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di
tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche'
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.».
- Si riporta l'art. 2435 del codice civile:
«Art.2435. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
soci e dei titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del
bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli
2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o
del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di
lettera raccomandata [c.c. 2102, 2392, 2626].
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le
societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.».
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 reca Disposizioni in
materia di usura, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1996, n. 58, supplemento ordinario.
- Si riporta l'art. 2412 del codice civile:
«Art.2412. Limiti all'emissione
La societa' [c.c. 2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis]
puo' emettere obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o
nominative per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato [c.c. 2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479-bis]. I
sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa', sino a
due terzi del valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».