(( Art. 32 bis
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa
1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi
soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il
corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di
cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si
applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione
da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita'
individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Riferimenti normativi
- La direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio
2010, reca modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda le norme in materia di fatturazione ed e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189.
- l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
che reca Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, supplemento
ordinario, abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7. Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva
riscossione del corrispettivo».
In vigore dal 29 gennaio 2009
- Si riporta l'art. 27, comma 10, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
«10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il
31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,
conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei
proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il
canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
1999. Le modalita' attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle
finanze (105). L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento
accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui
all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31
luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione
dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c),
numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue
miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate
alle misure di sostegno previste dall'art. 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente,
all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per
l'anno 2001» sono soppresse.».