Art. 22 
 
 
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore  nel
                        mercato assicurativo 
 
  1.((  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo  tacito  delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:)) 
  ((«Art. 170-bis. - (Durata del contratto). -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  di
almeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
all'effetto della nuova polizza».)) 
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionale
tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA,  ((le  principali  associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative,)) e' definito il «contratto
base» di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
contenente le clausole minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di legge,  e  articolato  secondo  classi  di  merito  e
tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione
del premio e di ampliamento della copertura applicabili  allo  stesso
«contratto base». 
  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
  6. ((L'offerta di cui al  comma  5))  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione
decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  e
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisiti
organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  aree
riservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  di
accesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  le
coperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  lo
stato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 
  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS
definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   e
armonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. 
  9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza  a
favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inserito
il seguente: 
  ((«1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di  agenzia  in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte
degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte
loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale».)) 
  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione
del mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,
lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  o
nell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
condizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  forme
previste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioni
attuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   ai
consumatori. 
  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  a
cagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciproche
rivalse nei loro rapporti interni. 
  12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10
sono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativa
ai consumatori. 
  13. Anche al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire  impulso  alla
concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di  ostacoli  di   carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'IVASS,   sentite   l'ANIA   e   le   principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi,  dovra'
definire standard tecnici uniformi ai  fini  di  una  piattaforma  di
interfaccia comune  per  la  gestione  e  conclusione  dei  contratti
assicurativi,   anche   con    riferimento    alle    attivita'    di
preventivazione, monitoraggio e valutazione. 
  14. ((Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i
consumatori  nel  settore  delle  polizza  vita,  il  secondo   comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni».)) 
  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni
organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,
garantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misure
introdotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'interno
della relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esauriente
valutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     e
tecnologico-organizzativo. 
  ((15-bis. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  l'IVASS  provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misure
di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  di
assicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line.)) 
  ((15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da  presentare  alle
competenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
successivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  del
comma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   tale
attivita'.)) 
  ((15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui  e  ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  del
mutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  la
parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  copertura
nonche' del capitale assicurato residuo.)) 
  ((15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e
le modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    dei
mutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   di
rimborso.)) 
  ((15-sexies. In alternativa a quanto previsto al  comma  15-quater,
le imprese,  su  richiesta  del  debitore/assicurato,  forniscono  la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  del
nuovo beneficiario designato.)) 
  ((15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i  contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  tal
caso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.))