Art. 23 Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. 2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita': a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ». 3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di impresa. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.». 4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma: «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari». 5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma: «In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ». 7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. 2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. 2-quinquies)). In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa' cooperative.». 8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche' per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. ((10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella ))Gazzetta Ufficiale(( n. 18 del 23 gennaio 2009, puo' essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.)) 11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: « essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».