(( Art. 23-bis Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 )) ((1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni lavorativi».))