(( Art. 23-bis 
 
 
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
                                 )) 
 
  ((1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui  al
decreto legislativo 1o settembre 1993,  n.  385,  le  parole:  «dieci
giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «trenta
giorni lavorativi».))