Art. 21 
 
 
Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative 
 
  1. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (IVASS) cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di  indennizzo  e  all'attivazione  di  sistemi  di
allerta preventiva contro i rischi di frode. 
  2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  nonche'  al  fine   di
migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di  individuare  i  fenomeni  fraudolenti,
l'IVASS: 
  a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
documentazione  ricevute  dalle  imprese  di  assicurazione  e  dagli
intermediari di assicurazione, al  fine  di  individuare  i  casi  di
sospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventiva
contro le frodi; 
  b)  richiede  informazioni  e  documentazione   alle   imprese   di
assicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,  anche   con
riferimento  alle  iniziative  assunte  ai  fini  di  prevenzione   e
contrasto del fenomeno  delle  frodi  assicurative,  per  individuare
fenomeni fraudolenti  ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
contrasto attuate contro le frodi; 
  c)  segnala  alle  imprese   di   assicurazione   e   all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili  di  anomalia  riscontrati  a  seguito
dell'attivita' di analisi, di  elaborazione  dei  dati  di  cui  alla
lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di  cui
al comma  3,  invitandole  a  fornire  informazioni  in  ordine  alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati  e  alle  querele
eventualmente presentate; 
  d) fornisce collaborazione  alle  imprese  di  assicurazione,  alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'esercizio
dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; 
  e)  promuove  ogni  altra  iniziativa,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore
assicurativo; 
  f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta,  formula  i
criteri e le modalita' di valutazione delle imprese di  assicurazione
in relazione all'attivita' di contrasto delle frodi e rende  pubblici
i risultati delle valutazioni effettuate  a  fini  di  prevenzione  e
contrasto delle frodi, e alle iniziative  assunte  a  riguardo  dalle
imprese  di  assicurazione  e  formula  proposte  di  modifica  della
disciplina  in  materia  di  prevenzione  delle  frodi  nel   settore
dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si  avvale
di un archivio informatico integrato,  connesso  con  la  banca  dati
degli attestati di rischio  prevista  dall'articolo  134  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati
sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe  danneggiati,
istituite dall'articolo 135 del medesimo codice  delle  assicurazioni
private, con  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  con  l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive   modificazioni,   con   il   Pubblico   registro
automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19
febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per  la
gestione del fondo di garanzia per le vittime  della  strada  di  cui
all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  per
la  gestione  della  liquidazione  dei  danni  a  cura   dell'impresa
designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, con i dati a disposizione per i  sinistri  relativi  ai
veicoli  di  cui  all'articolo  125  gestiti  dall'Ufficio   centrale
italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo  n.
209 del 2005 nonche' con ulteriori archivi e banche dati pubbliche  e
private,  individuate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con  il  medesimo  decreto,
sentito il Garante per la protezione  dei  dati,  sono  stabilite  le
modalita' di connessione delle banche dati di cui al presente  comma,
i  termini,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la   gestione   e
conservazione dell'archivio e per  l'accesso  al  medesimo  da  parte
delle pubbliche amministrazioni,  dell'autorita'  giudiziaria,  delle
forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi,
nonche' gli obblighi di consultazione dell'archivio  da  parte  delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. 
  4.  Le  imprese  di  assicurazione  garantiscono   all'IVASS,   per
l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,  secondo   le
modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  3,
l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti  nelle
proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai  sensi
del comma 2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,  gli
estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso  i  terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
stipulati o rinnovati. 
  5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4  avviene  secondo  le
modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
previsto dall'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. 
  6.   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni   l'IVASS    evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le  anomalie
statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati  e
le comunica  alle  imprese  interessate  che,  con  cadenza  mensile,
comunicano le indagini avviate, i relativi  risultati  e  le  querele
eventualmente presentate. L'IVASS, in  caso  di  evidenza  di  reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e  alle  forze  di
polizia. 
  7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: « due »  e'  sostituita
dalla seguente: «cinque». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli articoli 134 , 135, 283, 286, 125, 126
          e 122 del Decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice  delle  assicurazioni  private),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.: 
              "Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio. 
              1. L'ISVAP, con regolamento, determina  le  indicazioni
          relative all'attestazione sullo stato del rischio  che,  in
          occasione di ciascuna scadenza  annuale  dei  contratti  di
          assicurazione obbligatoria relativi ai  veicoli  a  motore,
          l'impresa deve  consegnare  al  contraente  o,  se  persona
          diversa,   al   proprietario   ovvero    all'usufruttuario,
          all'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio   o   al
          locatario in caso di locazione finanziaria. Le  indicazioni
          contenute nell'attestazione sullo stato del rischio  devono
          comprendere la specificazione  della  tipologia  del  danno
          liquidato.. 
              1-bis. I soggetti di cui al comma 1  hanno  diritto  di
          esigere in qualunque momento, entro quindici  giorni  dalla
          richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio  relativo
          agli ultimi cinque  anni  del  contratto  di  assicurazione
          obbligatoria  relativo  ai  veicoli  a  motore  secondo  le
          modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al
          comma 1. 
              1-ter. La consegna dell'attestazione  sullo  stato  del
          rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
          regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata per
          via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle  banche  dati
          elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di
          cui all'articolo 135 ). 
              2. Il regolamento puo' prevedere  l'obbligo,  a  carico
          delle  imprese  di  assicurazione,  di  inserimento   delle
          informazioni riportate sull'attestato  di  rischio  in  una
          banca dati elettronica detenuta da  enti  pubblici  ovvero,
          qualora  gia'  esistente,  da  enti  privati,  al  fine  di
          consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti
          di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In  ogni
          caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente
          le informazioni sull'attestazione. 
              3. La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di
          rischio  si  riferisce  al  proprietario  del  veicolo.  Il
          regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
          a  dodici  mesi,  ed  individua  i  termini  relativi  alla
          decorrenza ed alla durata del periodo di  osservazione.  In
          caso di cessazione del rischio  assicurato  o  in  caso  di
          sospensione  o  di  mancato  rinnovo   del   contratto   di
          assicurazione per mancato utilizzo  del  veicolo,  l'ultimo
          attestato di rischio conseguito conserva validita'  per  un
          periodo di cinque anni ). 
              4. L'attestazione sullo  stato  del  rischio,  all'atto
          della stipulazione di un contratto per il medesimo  veicolo
          al   quale   si   riferisce   l'attestato,   e'   acquisita
          direttamente dall'impresa assicuratrice in  via  telematica
          attraverso le banche dati di cui al comma  2  del  presente
          articolo e di cui all'articolo 135.. 
              4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i  casi  di
          stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
          veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla  persona
          fisica gia'  titolare  di  polizza  assicurativa  o  da  un
          componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
          non puo' assegnare al contratto una classe di  merito  piu'
          sfavorevole  rispetto  a  quella   risultante   dall'ultimo
          attestato  di   rischio   conseguito   sul   veicolo   gia'
          assicurato. 
              4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un  sinistro,
          le imprese di assicurazione non  possono  applicare  alcuna
          variazione di classe di  merito  prima  di  aver  accertato
          l'effettiva  responsabilita'   del   contraente,   che   e'
          individuata  nel  responsabile  principale  del   sinistro,
          secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno  e
          fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
          non sia possibile accertare la responsabilita'  principale,
          ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio,  in  caso  di
          liquidazione parziale, la responsabilita'  si  computa  pro
          quota in relazione al numero dei conducenti  coinvolti,  ai
          fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
          sinistri. 
              4-quater. E' fatto comunque  obbligo  alle  imprese  di
          assicurazione di comunicare tempestivamente  al  contraente
          le  variazioni  peggiorative  apportate  alla   classe   di
          merito." 
              "Art. 135. Banca dati sinistri e banche  dati  anagrafe
          testimoni e anagrafe danneggiati 
              1. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
          il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
          assicurazioni  obbligatorie  per   i   veicoli   a   motore
          immatricolati in Italia, sono istituite presso l'ISVAP  una
          banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche  dati
          denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati». 
              2.  Le  imprese  sono  tenute  a  comunicare   i   dati
          riguardanti i sinistri dei propri  assicurati,  secondo  le
          modalita' stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP.  I
          dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel
          territorio della Repubblica in regime di libera prestazione
          dei servizi o in  regime  di  stabilimento  sono  richiesti
          dall'ISVAP alle rispettive  autorita'  di  vigilanza  degli
          Stati membri interessati. 
              3. Le procedure di organizzazione e  di  funzionamento,
          le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
          cui al comma 1, da parte delle  pubbliche  amministrazioni,
          dell'autorita' giudiziaria, delle forze di  polizia,  delle
          imprese di assicurazione e di soggetti terzi,  nonche'  gli
          obblighi di consultazione delle banche dati da parte  delle
          imprese  di  assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
          sinistri,  sono  stabiliti  dall'ISVAP,  con   regolamento,
          sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   il
          Ministero dell'interno, e, per i profili  di  tutela  della
          riservatezza,  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali." 
              "Art. 283. Sinistri verificatisi nel  territorio  della
          Repubblica. 
              1. Il Fondo di garanzia per le  vittime  della  strada,
          costituito presso la CONSAP,  risarcisce  i  danni  causati
          dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per  i  quali
          vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui: 
              a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante
          non identificato; 
              b)  il  veicolo  o  natante  non  risulti  coperto   da
          assicurazione; 
              c) il veicolo o natante risulti assicurato  presso  una
          impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime
          di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi,  e
          che  al  momento  del  sinistro  si  trovi  in   stato   di
          liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; 
              d) il veicolo  sia  posto  in  circolazione  contro  la
          volonta'     del     proprietario,      dell'usufruttuario,
          dell'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o  del
          locatario in caso di locazione finanziaria; 
              d-bis) il veicolo  sia  stato  spedito  nel  territorio
          della Repubblica italiana da uno Stato di cui  all'articolo
          1,  comma  1,  lettera  bbb),  e   nel   periodo   indicato
          all'articolo 1, comma 1, lettera fff),  numero  4-bis),  lo
          stesso risulti coinvolto in un  sinistro  e  sia  privo  di
          assicurazione; 
              d-ter) il sinistro sia cagionato da un  veicolo  estero
          con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo
          stesso veicolo. 
              2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  il
          risarcimento e' dovuto solo per i danni  alla  persona.  In
          caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto
          anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
          all'importo di  euro  500,  per  la  parte  eccedente  tale
          ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e
          d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla  persona,
          nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma  1,
          lettera c), il risarcimento e'  dovuto  per  i  danni  alla
          persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui  al
          comma  1,  lettera   d),   il   risarcimento   e'   dovuto,
          limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che  sono
          trasportati contro la  propria  volonta'  ovvero  che  sono
          inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i  danni
          alla persona sia per i danni a cose ). 
              3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il  danno
          e' risarcito nei limiti dei minimi  di  garanzia  previsti,
          per ogni persona  danneggiata  e  per  ogni  sinistro,  nel
          regolamento di  cui  all'articolo  128  relativamente  alle
          autovetture ad uso privato. La  percentuale  di  inabilita'
          permanente, la  qualifica  di  convivente  a  carico  e  la
          percentuale di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare  a
          favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate
          in base alle norme del testo unico delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali. 
              4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b),  c),  d),
          d-bis) e d-ter), il  danno  e'  risarcito  nei  limiti  dei
          massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo  128
          per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il
          mezzo che ha causato il danno. 
              5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada  e'
          surrogato,    per    l'importo    pagato,    nei    diritti
          dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa  posta  in
          liquidazione coatta, beneficiando dello stesso  trattamento
          previsto  per   i   crediti   di   assicurazione   indicati
          all'articolo  258,  comma  4,  lettera  a).  L'impresa   di
          assicurazione  che  ha  provveduto  alla  liquidazione  del
          danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto  di  regresso
          nei confronti del Fondo di garanzia per  le  vittime  della
          strada in  caso  di  liquidazione  coatta  dell'impresa  di
          assicurazione del veicolo responsabile." 
              "Art. 286. Liquidazione dei danni a  cura  dell'impresa
          designata. 
              1. La liquidazione dei danni  per  i  sinistri  di  cui
          all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e
          d-ter),  e'  effettuata  a  cura  di  un'impresa  designata
          dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato
          dal Ministro delle attivita' produttive. L'impresa provvede
          alla  liquidazione  dei  danni   anche   per   i   sinistri
          verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino
          alla data indicata  nel  provvedimento  che  designi  altra
          impresa ). 
              2.  Le  somme  anticipate  dalle   imprese   designate,
          comprese le spese ed al netto  delle  somme  recuperate  ai
          sensi dell'articolo 292, sono  rimborsate  dalla  CONSAP  -
          Fondo di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le
          convenzioni,  stipulate  fra  le  imprese  e  il  Fondo  di
          garanzia   per   le   vittime   della   strada,    soggette
          all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su
          proposta dell'ISVAP. 
              3.  Le   imprese   designate   sono   sottoposte,   per
          l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle  direttive  per
          il regolare svolgimento delle  operazioni  di  liquidazione
          dei danni emanate  in  via  generale  o  particolare  dalla
          CONSAP." 
              "Art. 125. Veicoli e natanti immatricolati o registrati
          in Stati esteri. 
              1. Per i veicoli e i natanti  soggetti  all'obbligo  di
          assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri
          nonche' per i motori amovibili  di  cui  all'articolo  123,
          comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di  altro
          documento  equivalente  emesso  all'estero,  che  circolino
          temporaneamente nel territorio o nelle  acque  territoriali
          della Repubblica, deve essere assolto, per la durata  della
          permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. 
              2.  Per  i  natanti  l'obbligo  di   assicurazione   si
          considera assolto: 
              a) con la stipula  di  un  contratto  di  assicurazione
          secondo  quanto  previsto  con  regolamento  adottato   dal
          Ministro   delle   attivita'   produttive,   su    proposta
          dell'ISVAP, ovvero 
              b) quando il conducente sia in possesso di  certificato
          internazionale   di   assicurazione   emesso   dall'Ufficio
          nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio
          centrale italiano. 
              3.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti  di   targa   di
          immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di
          assicurazione: 
              a)  e'  assolto  mediante  contratto  di  assicurazione
          «frontiera», come  disciplinato  dal  regolamento  previsto
          all'articolo 126,  comma  2,  lettera  a),  concernente  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  del
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
          dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; 
              b)  si  considera  assolto  quando  l'Ufficio  centrale
          italiano si sia reso garante per il risarcimento dei  danni
          cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli
          e quando con atto dell'Unione  europea  sia  stato  rimosso
          l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione
          di responsabilita' civile per i veicoli muniti di targa  di
          immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; 
              c) si considera assolto, quando il  conducente  sia  in
          possesso di una carta verde emessa  dall'Ufficio  nazionale
          di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio  centrale
          italiano. 
              4.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti  di   targa   di
          immatricolazione rilasciata da  uno  Stato  membro  diverso
          dalla Repubblica italiana, l'obbligo  di  assicurazione  si
          considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia
          reso garante per il risarcimento dei danni cagionati  dalla
          circolazione in Italia di  detti  veicoli,  sulla  base  di
          accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali  di
          assicurazione e l'Unione europea  abbia  riconosciuto  tali
          accordi. 
              5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  3,  lettera   c),
          l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione  dei
          danni, garantendone il pagamento agli aventi  diritto,  nei
          limiti dei massimali minimi di legge  o,  se  maggiori,  di
          quelli   eventualmente   previsti    dalla    polizza    di
          assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
          ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di  cui
          al comma  4,  l'Ufficio  centrale  italiano  provvede  alla
          liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
          pagamento agli aventi  diritto  nei  limiti  dei  massimali
          minimi di legge o, se  maggiori,  di  quelli  eventualmente
          previsti dalla polizza di assicurazione. 
              5-bis. L'Ufficio  centrale  italiano,  entro  tre  mesi
          dalla ricezione della richiesta  di  risarcimento  comunica
          agli aventi diritto  un'offerta  di  risarcimento  motivata
          ovvero indica i motivi per i  quali  non  ritiene  di  fare
          offerta.. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  si  applicano
          anche  ai  veicoli  a  motore  di  proprieta'   di   agenti
          diplomatici e consolari o di funzionari  internazionali,  o
          di  proprieta'  di  Stati  esteri   o   di   organizzazioni
          internazionali. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al
          comma  4  non  si  applicano  per   l'assicurazione   della
          responsabilita'   civile   per   danni   cagionati    dalla
          circolazione dei veicoli aventi targa  di  immatricolazione
          rilasciata  da  uno  Stato   estero   e   individuati   nel
          regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal  Ministro
          delle attivita' produttive." 
              "Art. 126. Ufficio centrale italiano. 
              1.   L'Ufficio   centrale   italiano    e'    abilitato
          all'esercizio  delle  funzioni  di  Ufficio  nazionale   di
          assicurazione  e  allo  svolgimento  degli  altri   compiti
          stabiliti  dall'ordinamento  comunitario  e  dal   presente
          codice a  seguito  di  riconoscimento  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive,  che  ne  approva  lo  statuto   con
          decreto. 
              2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
          all'articolo 125, svolge le seguenti attivita': 
              a) stipula e  gestisce,  in  nome  e  per  conto  delle
          imprese aderenti,  l'assicurazione  frontiera  disciplinata
          nel  regolamento  adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal
          Ministro  delle  attivita'  produttive  e   provvede   alla
          liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; 
              b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b),
          comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo  125,
          ai  fini  del  risarcimento  dei  danni   cagionati   dalla
          circolazione in Italia dei veicoli a motore e  natanti,  la
          qualita'    di    domiciliatario    dell'assicurato,    del
          responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; 
              c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di
          cui al comma 2, lettera b),  al  comma  3  ed  al  comma  4
          dell'articolo 125,  in  nome  e  per  conto  delle  imprese
          aderenti, nelle azioni di risarcimento  che  i  danneggiati
          dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e  natanti
          immatricolati o registrati  all'estero  possono  esercitare
          direttamente nei suoi  confronti  secondo  quanto  previsto
          agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si  applicano  anche
          nei   confronti   dell'Ufficio   centrale    italiano    le
          disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa
          di assicurazione del  responsabile  civile  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 144. 
              3. Ai fini della proposizione  dell'azione  diretta  di
          risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i
          termini di cui all'articolo 163-bis, primo  comma,  e  318,
          secondo  comma,  del  codice  di  procedura   civile   sono
          aumentati  del  doppio,  risultando  percio'  stabiliti  in
          centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e
          in novanta giorni per il giudizio di fronte al  giudice  di
          pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma,
          del codice di procedura civile non possono essere  comunque
          inferiori a sessanta giorni. 
              4. L'Ufficio centrale italiano e' abilitato ad emettere
          le carte verdi richieste per la circolazione all'estero  di
          veicoli a motore immatricolati in  Italia,  garantendo  nei
          confronti   dei   corrispondenti   uffici   nazionali    di
          assicurazione le  obbligazioni  che  il  rilascio  di  tali
          certificati comporta. 
              5. Per i rimborsi effettuati agli uffici  nazionali  di
          assicurazione esteri, che in base  agli  accordi  con  esso
          stipulati abbiano dovuto intervenire  per  risarcire  danni
          causati nel territorio del loro Stato da veicoli  a  motore
          immatricolati  in  Italia  non  coperti  da  assicurazione,
          l'Ufficio centrale  italiano  ha  diritto  di  rivalsa  nei
          confronti del proprietario o del conducente del veicolo per
          le somme pagate e le relative spese. 
              6. In caso di incidente cagionato nel territorio  della
          Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti
          immatricolati o registrati all'estero,  l'Ufficio  centrale
          italiano puo' richiedere ai competenti organi di polizia le
          informazioni   acquisite   relativamente   alle   modalita'
          dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e
          alla  targa  di  immatricolazione  o  altro  analogo  segno
          distintivo." 
              "Art. 122. Veicoli a motore 
              (In vigore dal 1 gennaio 2006) 
              1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
          filoveicoli e i  rimorchi,  non  possono  essere  posti  in
          circolazione su strade di uso pubblico o su aree  a  queste
          equiparate se non siano coperti dall'assicurazione  per  la
          responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo
          2054 del codice civile e dall'articolo  91,  comma  2,  del
          codice della strada. Il regolamento, adottato dal  Ministro
          delle  attivita'  produttive,   su   proposta   dell'ISVAP,
          individua la tipologia di veicoli esclusi  dall'obbligo  di
          assicurazione  e  le  aree  equiparate  a  quelle  di   uso
          pubblico. 
              2. L'assicurazione comprende la responsabilita'  per  i
          danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il
          titolo in base al quale e' effettuato il trasporto. 
              3.  L'assicurazione  non  ha  effetto   nel   caso   di
          circolazione avvenuta contro la volonta' del  proprietario,
          dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di  riservato
          dominio o del locatario in caso di  locazione  finanziaria,
          fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma  1,  lettera
          d),  a  partire  dal  giorno   successivo   alla   denuncia
          presentata all'autorita' di pubblica sicurezza.  In  deroga
          all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile l'assicurato ha diritto al  rimborso  del  rateo  di
          premio, relativo al residuo periodo  di  assicurazione,  al
          netto  dell'imposta  pagata  e  del   contributo   previsto
          dall'articolo 334. 
              4. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i
          danni causati nel  territorio  degli  altri  Stati  membri,
          secondo le condizioni ed entro  i  limiti  stabiliti  dalle
          legislazioni  nazionali  di   ciascuno   di   tali   Stati,
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie  eventualmente
          previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato  in
          cui stazionano abitualmente. ". 
              Si riporta il testo dell'art. 148, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 148. Procedura di risarcimento. 
              1. Per i sinistri con soli danni a cose,  la  richiesta
          di risarcimento  deve  recare  l'indicazione  degli  aventi
          diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
          in cui le cose danneggiate sono disponibili, per  non  meno
          di cinque giorni non festivi, per  l'ispezione  diretta  ad
          accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni  dalla
          ricezione   di   tale    documentazione,    l'impresa    di
          assicurazione formula al  danneggiato  congrua  e  motivata
          offerta    per    il    risarcimento,    ovvero    comunica
          specificatamente i motivi per i quali non ritiene  di  fare
          offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a  trenta
          quando il modulo di denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
          conducenti coinvolti  nel  sinistro.  Il  danneggiato  puo'
          procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
          lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
          entro  il  quale  devono  essere  comunque  completate   le
          operazioni   di   accertamento   del   danno    da    parte
          dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento   delle
          medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
          prima della scadenza del predetto termine. Qualora le  cose
          danneggiate  non  siano  state  messe  a  disposizione  per
          l'ispezione nei termini  previsti  dal  presente  articolo,
          ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione  stessa,
          l'impresa, ai fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'
          le proprie valutazioni sull'entita' del danno  solo  previa
          presentazione  di  fattura  che  attesti   gli   interventi
          riparativi effettuati.  Resta  comunque  fermo  il  diritto
          dell'assicurato al risarcimento anche  qualora  ritenga  di
          non procedere alla riparazione.". 
              Si riporta l'articolo 226 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato
          nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.: 
              "Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
          nazionale 
              (In vigore dal 30 giugno 2003) 
              1. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito l'archivio nazionale  delle  strade,
          che comprende tutte le strade distinte per categorie,  come
          indicato nell'art. 2. 
              2. Nell'archivio nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8. 
              3. La raccolta dei dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri ,  che
          e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato  tutti  i
          dati relativi agli incidenti  registrati  nell'anagrafe  di
          cui al comma 10. 
              4. In attesa della attivazione dell'archivio  nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono i limiti di massa stabiliti  nell'art.  62  potra'
          avvenire solo sulle strade o tratti di strade non  comprese
          negli  elenchi   delle   strade   non   percorribili,   che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi. 
              5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ). 
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione e del certificato  di  proprieta',  a
          tutte le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche  del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.  Previa  apposita  istanza,   gli   uffici   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
          abbia qualificato  interesse,  certificazione  relativa  ai
          dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,  macchine
          agricole e macchine operatrici; i  relativi  costi  sono  a
          totale carico  del  richiedente  e  vengono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;   e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per i  trasporti  terrestri  ,  dal  P.R.A.,  dagli  organi
          addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di
          cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri . 
              8.  Nel  regolamento  sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 
              9. Le modalita' di accesso all'archivio sono  stabilite
          nel regolamento. 
              10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale. 
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n. 298  che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli  incidenti  che
          si  siano  verificati  durante  la  circolazione  ed   alle
          sanzioni comminate. 
              12.    L'anagrafe    nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri , dalle
          prefetture,  dagli  organi  addetti  all'espletamento   dei
          servizi di polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              13. Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.". 
              Il regio decreto-legge 15 marzo1927, n. 436, convertito
          dalla legge  19  febbraio  1928,  n.  510  (Disciplina  dei
          contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione
          del  Pubblico  Registro  Automobilistico  presso  le   sedi
          dell'Automobile club d'Italia), e' stato  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 aprile 1927, n. 84. 
              Si riporta l' articolo 31, comma 1, del decreto-  legge
          24  gennaio  2012,  n.  1,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.: 
              "Art.   31.   Contrasto   della   contraffazione    dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi per i danni  derivanti
          dalla circolazione dei veicoli a motore su strada 
              (In vigore dal 25 marzo 2012) 
              1.  Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione   dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi  per  danni  derivanti
          dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  su  strada,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
          l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto-legge,  avvalendosi  anche  dell'Istituto
          poligrafico  e  zecca  dello  Stato  (IPZS)  definisce   le
          modalita'  per  la  progressiva   dematerializzazione   dei
          contrassegni, prevedendo la loro sostituzione  con  sistemi
          elettronici o telematici, anche in collegamento con  banche
          dati,  e  prevedendo  l'utilizzo,  ai  fini  dei   relativi
          controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di  controllo  e
          rilevamento a distanza delle  violazioni  delle  norme  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
          definisce le caratteristiche e i requisiti di tali  sistemi
          e fissa il termine, non superiore a  due  anni  dalla  data
          della  sua  entrata  in  vigore,  per  la  conclusione  del
          relativo processo di de materializzazione.".