Art. 22 
 
 
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore  nel
                        mercato assicurativo 
 
  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente: 
  «Art. 170-bis. - (Durata del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  di
almeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino
all'effetto della nuova polizza». 
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionale
tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA,  le   principali   associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, e' definito  il  «contratto
base» di  assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,
contenente le clausole minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di legge,  e  articolato  secondo  classi  di  merito  e
tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione
del premio e di ampliamento della copertura applicabili  allo  stesso
«contratto base». 
  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
  6.  L'offerta  di  cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione
decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  e
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisiti
organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  aree
riservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  di
accesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  le
coperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  lo
stato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 
  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS
definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   e
armonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. 
  9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza  a
favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo  12  del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inserito
il seguente: 
  «1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di   agenzia   in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte
degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui
all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte
loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale». 
  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione
del mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,
lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  o
nell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
condizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  forme
previste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioni
attuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   ai
consumatori. 
  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  a
cagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciproche
rivalse nei loro rapporti interni. 
  12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10
sono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativa
ai consumatori. 
  13. Anche al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire  impulso  alla
concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di  ostacoli  di   carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'IVASS,   sentite   l'ANIA   e   le   principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi,  dovra'
definire standard tecnici uniformi ai  fini  di  una  piattaforma  di
interfaccia comune  per  la  gestione  e  conclusione  dei  contratti
assicurativi,   anche   con    riferimento    alle    attivita'    di
preventivazione, monitoraggio e valutazione. 
  14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento  tra  i
consumatori  nel  settore  delle  polizza  vita,  il  secondo   comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione  e  dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni». 
  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni
organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,
garantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misure
introdotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'interno
della relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esauriente
valutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     e
tecnologico-organizzativo. 
  15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,   l'IVASS   provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misure
di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  di
assicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line. 
  15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da   presentare   alle
competenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
successivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  del
comma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   tale
attivita'. 
  15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi  a  mutui  e  ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  del
mutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  la
parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  copertura
nonche' del capitale assicurato residuo. 
  15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i  criteri  e
le modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    dei
mutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   di
rimborso. 
  15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater,  le
imprese,  su  richiesta  del   debitore/assicurato,   forniscono   la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  del
nuovo beneficiario designato. 
  15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i  contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  tal
caso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano gli articoli 30, 111 e 109, comma  2,  del
          citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209  (Codice
          delle assicurazioni private), pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O.: 
              "Art. 30. Requisiti organizzativi dell'impresa. 
              1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio
          dei  rami  vita  o  dei  rami  danni  opera  con  un'idonea
          organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
          sistema di controllo interno. 
              2. Il sistema di controllo  interno  prevede  procedure
          atte a far si' che i sistemi  di  monitoraggio  dei  rischi
          siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale
          e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
          coerenza dei sistemi posti in essere al fine di  consentire
          la quantificazione e il controllo dei rischi. 
              3. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa  nel
          ramo assistenza soddisfa i  requisiti  di  professionalita'
          del personale e rispetta le caratteristiche tecniche  delle
          attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento." 
              "Art. 111. Requisiti particolari per  l'iscrizione  dei
          produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari 
              1. Il possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i
          produttori diretti ed e' accertato dall'impresa  per  conto
          della quale i medesimi operano. 
              2.  Le  imprese  per  conto  delle  quali  agiscono   i
          produttori diretti provvedono ad impartire  una  formazione
          adeguata  in   rapporto   ai   prodotti   intermediati   ed
          all'attivita' complessivamente svolta. 
              3. Il possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui
          all'articolo  110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i
          soggetti  iscritti  nella  sezione  del  registro  di   cui
          all'articolo 109, comma 2,  lettera  e),  ed  e'  accertato
          dall'intermediario per conto del quale essi operano. 
              4. I soggetti iscritti nella sezione  del  registro  di
          cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
          cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
          ed  ai  prodotti  sui  quali  operano,  accertate  mediante
          attestato con esito  positivo  relativo  alla  frequenza  a
          corsi di formazione professionale a cura  delle  imprese  o
          dell'intermediario assicurativo. 
              5.  Le  disposizioni  previste  nei  commi  3  e  4  si
          applicano altresi' ai  soggetti  addetti  all'attivita'  di
          intermediazione  svolta  nei  locali  dove  l'intermediario
          opera." 
              "Art. 109. Registro degli intermediari  assicurativi  e
          riassicurativi 
              2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
              a)  gli  agenti  di  assicurazione,  in   qualita'   di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
              b) i mediatori di assicurazione o  di  riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri   di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione; 
              c) i produttori diretti che, anche in  via  sussidiaria
          rispetto  all'attivita'   svolta   a   titolo   principale,
          esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami  vita  e
          nei rami infortuni e malattia per conto e  sotto  la  piena
          responsabilita'  di  un'impresa  di  assicurazione  e   che
          operano  senza  obblighi   di   orario   o   di   risultato
          esclusivamente per l'impresa medesima; 
              d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14  del
          testo unico bancario, gli intermediari finanziari  inseriti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico bancario, le societa'  di  intermediazione  mobiliare
          autorizzate ai  sensi  dell'articolo  19  del  testo  unico
          dell'intermediazione   finanziaria,   la   societa'   Poste
          Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata  ai
          sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
              e) i  soggetti  addetti  all'intermediazione,  quali  i
          dipendenti, i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri
          incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di  cui
          alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
          svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. 
              Non e' consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello
          stesso intermediario in piu' sezioni del registro.". 
              Si riporta l'articolo 1899 del  codice  civile,  primo,
          secondo e terzo comma: 
              "Art. 1899. Durata dell'assicurazione. 
              L'assicurazione ha effetto dalle ore  ventiquattro  del
          giorno   della   conclusione   del   contratto   alle   ore
          ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita  nel
          contratto stesso. L'assicuratore,  in  alternativa  ad  una
          copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di
          durata poliennale a fronte  di  una  riduzione  del  premio
          rispetto a quello previsto  per  la  stessa  copertura  dal
          contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i
          cinque anni, l'assicurato,  trascorso  il  quinquennio,  ha
          facolta'  di  recedere  dal  contratto  con  preavviso   di
          sessanta giorni e con effetto  dalla  fine  dell'annualita'
          nel corso della quale  la  facolta'  di  recesso  e'  stata
          esercitata. 
              Il contratto puo' essere tacitamente  prorogato  una  o
          piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo'  avere  una
          durata superiore a due anni. 
              Le norme del presente articolo non  si  applicano  alle
          assicurazioni sulla vita.". 
              Si riporta l'articolo 12  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva  2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo VI del testo unico bancario -  decreto
          legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
          soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti  in
          attivita'   finanziaria   e   dei   mediatori   creditizi),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  12  Disposizioni  di  attuazione   dell'articolo
          128-quater  e  128-sexies  del   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385 
              (In vigore dal 19 dicembre 2012) 
              1. Non costituisce esercizio di  agenzia  in  attivita'
          finanziaria, ne' di mediazione creditizia: 
              a)  la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte   di
          fornitori di beni e servizi, di contratti di  finanziamento
          unicamente per l'acquisto di propri beni  e  servizi  sulla
          base di apposite convenzioni stipulate con le banche e  gli
          intermediari  finanziari.  In  tali  contratti   non   sono
          ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; 
              b) la promozione e la conclusione, da parte di  banche,
          intermediari finanziari, imprese di investimento,  societa'
          di gestione del  risparmio,  SICAV,  imprese  assicurative,
          istituti di pagamento, istituti  di  moneta  elettronica  e
          Poste  italiane   S.p.A.   di   contratti   relativi   alla
          concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma  e  alla
          prestazione di servizi di pagamento; (29) 
              c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
          e dei Confidi,  di  convenzioni  con  banche,  intermediari
          finanziari  ed  altri   soggetti   operanti   nel   settore
          finanziario finalizzate a  favorire  l'accesso  al  credito
          delle imprese associate. Per la raccolta  di  richieste  di
          finanziamento effettuate sulla base di  dette  convenzioni,
          le associazioni possono avvalersi di soggetti  in  possesso
          dei requisiti di  cui  all'articolo  128-novies,  comma  1.
          Quanto previsto dalla  presente  lettera,  e'  esteso  alle
          societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per
          il perseguimento delle finalita' associative. 
              1-bis.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
          prestazione di servizi di pagamento da parte dei  promotori
          finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
          conto  del  soggetto  abilitato  che  ha   conferito   loro
          l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto  abilitato
          cura l'aggiornamento  professionale  dei  propri  promotori
          finanziari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro  della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale. 
              1-ter.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma da  parte  degli  agenti  di  assicurazione
          regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
          assicurativi e  riassicurativi  di  cui  all'articolo  109,
          comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  7  settembre
          2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385.  Il   soggetto   mandante   cura
          l'aggiornamento  professionale  degli  agenti  assicurativi
          mandatari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro   della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale. 
              2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso  di  fondi
          su incarico di soggetti  autorizzati  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  non  e'   necessaria   l'iscrizione
          nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria,   a
          condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di  un
          contratto di  esternalizzazione,  che  ne  predetermini  le
          modalita'  di  svolgimento,   abbia   carattere   meramente
          materiale e in  nessun  caso  sia  accompagnata  da  poteri
          dispositivi. 
              2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita'  finanziaria
          comporta  gli  obblighi  di   contribuzione   previdenziale
          previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
          civile.  L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies
          individua  forme  di  collaborazione  e   di   scambio   di
          informazioni con gli enti di previdenza.". 
              Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia),  e'
          stato pubblicato nella Gazz. Uff.  30  settembre  1993,  n.
          230, S.O. Il Titolo V riguarda le banche cooperative mentre
          il  Titolo  VI  concerne  norme  relative   a   particolari
          operazioni di credito.". 
              Si riporta l'articolo 33,  comma  2  del  provvedimento
          ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 (Disciplina  dell'attivita'  di
          intermediazione assicurativa e  riassicurativa  di  cui  al
          titolo   IX   (intermediari   di   assicurazione    e    di
          riassicurazione) e  di  cui  all'articolo  183  (regole  di
          comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209 - Codice delle assicurazioni private.  (Regolamento  n.
          5)), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2006,  n.  247,
          S.O.: 
              "Art. 33. Elenco annesso al registro degli intermediari
          assicurativi e riassicurativi. 
              1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale
          in un altro Stato membro intenda  svolgere  l'attivita'  di
          intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in
          regime di stabilimento o  di  liberta'  di  prestazione  di
          servizi,  l'Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato   membro
          d'origine  ne  da'  notifica  all'ISVAP.  L'ISVAP   informa
          tempestivamente l'Autorita' dello Stato membro  di  origine
          dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le  norme
          di interesse generale che gli intermediari devono osservare
          nell'esercizio  dell'attivita'   di   intermediazione   nel
          territorio della Repubblica.  Tali  norme  sono  pubblicate
          dall'ISVAP  sul  proprio  Bollettino  e  sul  proprio  sito
          internet. 
              2. Decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento  da  parte
          dell'ISVAP  della  notifica  di  cui  al   comma   1,   gli
          intermediari interessati  sono  abilitati  ad  operare  nel
          territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in  un
          apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno  le
          seguenti informazioni: 
              a) cognome e nome o ragione sociale; 
              b) nazionalita'; 
              c) indirizzo di residenza o sede legale  oppure  numero
          di registrazione nello Stato membro d'origine; 
              d) regime di attivita' svolta; 
              e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede
          secondaria  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  e
          nominativo del responsabile; 
              f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine; 
              g) data di inizio dell'attivita' nel  territorio  della
          Repubblica italiana; 
              h)   data   dell'eventuale   provvedimento,    adottato
          dall'ISVAP, di sospensione  o  di  divieto  di  svolgimento
          dell'attivita' sul territorio della Repubblica italiana; 
              i)  indirizzo  del  sito  internet  dove  e'  possibile
          consultare il registro dello Stato membro d'origine in  cui
          sono contenuti i dati relativi all'intermediario. 
              3.  Sulla  base  delle  comunicazioni  pervenute  dalle
          Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri,
          l'ISVAP  provvede  all'aggiornamento  dei  dati   contenuti
          nell'elenco di cui al comma  2,  eliminando  dall'elenco  i
          nominativi degli intermediari per  i  quali  sia  pervenuta
          comunicazione di cancellazione  dal  registro  dello  Stato
          membro d'origine. 
              4. L'ISVAP  assicura  il  pubblico  accesso  all'elenco
          annesso al  registro,  garantendone  la  consultazione  sul
          proprio sito internet.". 
              Si riporta l'articolo 2952 del codice civile: 
              "Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione. 
              Il  diritto  al  pagamento  delle  rate  di  premio  si
          prescrive in un anno dalle singole scadenze 
              Gli  altri   diritti   derivanti   dal   contratto   di
          assicurazione  e  dal  contratto  di   riassicurazione   si
          prescrivono  in  dieci  anni  dal  giorno  in  cui  si   e'
          verificato il fatto su cui il diritto si fonda . 
              Nell'assicurazione  della  responsabilita'  civile,  il
          termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto  il
          risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di  questo
          l'azione. 
              La comunicazione all'assicuratore della  richiesta  del
          terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende
          il  corso  della  prescrizione  finche'  il   credito   del
          danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
          diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 
              La  disposizione  del  comma  precedente   si   applica
          all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per  il
          pagamento dell'indennita'.".