Art. 23 Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le societa' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. 2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita': a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. ». 3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere attivita' di impresa. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e patrimoniali.». 4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma: «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari». 5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma: «In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso. ». 7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. 2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. 2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa' cooperative.». 8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed e' diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonche' per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. 10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, puo' essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e puo' essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attivita' di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale. 11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, le seguenti parole: « essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: « le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative » sono inserite le seguenti: « anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
Riferimenti normativi Si riportano gli articoli 3 e 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1886, n. 100, come modificati dalla presente legge: "Art. 3. La costituzione della societa' e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del codice di commercio. Lo statuto deve determinare espressamente: La sede della societa'; I fini per i quali e' costituita; Le condizioni e le modalita' di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano; Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; Le discipline alla cui osservanza e' condizionata la validita' delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; La costituzione della rappresentanza della societa', in giudizio e fuori; Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della societa' e le modificazioni dello statuto, sempreche' le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti. Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari." "Art. 8. I lasciti o le donazioni che una societa' avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuita', saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformita' della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la societa' fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalita' giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie. In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.". Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2002, n. 236, come modificato dalla presente legge: "Art. 18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso 1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali. 2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate. 2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. 2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. 2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle societa' cooperative.". Si riportano gli l'articoli 4 e 12 del citato decreto legislativo n. 220 del 2002: "Art. 4. Oggetto della revisione cooperativa 1. La revisione cooperativa e' finalizzata a: a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettivita' della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualita' di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. 2. Il revisore accerta altresi' la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio. 3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformita' dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso." "Art. 12. Provvedimenti. 1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, puo' adottare, i seguenti provvedimenti: a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile; c) scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile; d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile; e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile. 2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative. 3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita' mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione. 4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile. 5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. 5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. 5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'.". Si riporta l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 1985, n. 55, come modificato dalla presente legge: "Art. 17. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1. 3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle cooperative nonche' di promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del presente comma. 4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni. 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative anche in piu' soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. 6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.". Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.