Art. 24 
 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   236/2012   del
        Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella parte I, dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-ter. (Individuazione delle autorita'  nazionali  competenti
ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap). - 1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  la
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti  ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti. 
  2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere  le  notifiche,
attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri  previsti  dal
regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti  finanziari
diversi dai titoli del  debito  sovrano  e  credit  default  swap  su
emittenti sovrani. 
  3. Salvo quanto previsto dal  comma  4,  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le  autorita'
competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e  esercitare
le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con
riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap  su
emittenti sovrani. 
  4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit  default  swap  su
emittenti  sovrani,  i  poteri  di   temporanea   sospensione   delle
restrizioni e i poteri  di  intervento  in  circostanze  eccezionali,
previsti dal regolamento di cui  al  comma  1,  sono  esercitati  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
d'Italia, sentita la Consob. 
  5.  La  Consob  e'  l'autorita'  responsabile  per  coordinare   la
cooperazione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  la   Commissione
dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti  degli  altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del  regolamento  di  cui  al
comma 1. 
  6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma
3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca  d'Italia
e  la  Consob  stabiliscono  mediante  un  protocollo  di  intesa  le
modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di  informazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni,  anche  con
riferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  alle  misure  adottate
nell'esercizio delle rispettive competenze nonche'  le  modalita'  di
ricezione delle predette notifiche,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori. 
  7. La Banca d'Italia e la  Consob  per  adempiere  alle  rispettive
competenze come  definite  dal  presente  articolo  e  assicurare  il
rispetto delle misure adottate ai sensi del  Regolamento  di  cui  al
comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono  dei  poteri  previsti
dall'articolo 187-octies.»; 
  b) all'articolo 170-bis: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Ostacolo  alle
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
  2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza  attribuite
» sono inserite le seguenti: « alla Banca d'Italia e»; 
  c) all'articolo 187-quinquiesdecies: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita'
di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
  2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera  nei  termini
alle richieste » sono inserite le parole « della Banca d'Italia e»; 
  d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 193-ter. (Sanzioni amministrative  pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al  regolamento   (UE)   n.
236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni  previste  dagli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)  n.
236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  venticinquemila  a
euro duemilionicinquecentomila. 
  2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi: 
  a) violi le disposizioni di cui agli  articoli  12,  13  e  14  del
Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; 
  b) violi  le  misure  adottate  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23  del  medesimo
regolamento. 
  3. Le sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  al  comma  2,
lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo  o  fino  al  maggiore
importo  di  dieci  volte  il  prodotto  o  il  profitto   conseguito
dall'illecito quando, per le qualita' personali  del  colpevole,  per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero
per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche
se applicate nel massimo. 
  4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o  del
profitto  dell'illecito.  Qualora  non  sia  possibile  eseguire   la
confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme  di  denaro,  beni  o
altre utilita' di valore equivalente. 
  5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. ». 
  2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6,  dall'attuazione  delle
disposizioni contenute nel  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita'
interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e
all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo. 
  4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale  autorizzata
dal presente  articolo  e'  pari  a  13.362  azioni  per  complessivi
1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare. 
  5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal  presente  articolo  e'  pari  a  5.215  azioni  per  complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare. 
  6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249  per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro  20.146.045
per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  le
medesime modalita' ivi indicate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (CE) 14-3-2012 n. 236/2012,  Regolamento
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle
          vendite allo scoperto e  a  taluni  aspetti  dei  contratti
          derivati aventi ad oggetto  la  copertura  del  rischio  di
          inadempimento dell'emittente (credit default  swap)  (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 24 marzo 2012, n. L 86. 
              Si riporta l'articolo 170-bis del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 170-bis  (Ostacolo  alle  funzioni  di  vigilanza
          della Banca d'Italia e della Consob) 
              1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2638  del
          codice civile, chiunque ostacola le funzioni  di  vigilanza
          attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB e' punito  con
          la reclusione da un mese a quattro anni e con la  multa  da
          euro diecimila ad euro duecentomila.». 
              Si   riporta   l'articolo    187-quinquiesdecies    del
          suindicato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  187-quinquiesdecies  (Tutela  dell'attivita'  di
          vigilanza della Banca d'Italia e della Consob) 
              1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2638  del
          codice civile, chiunque  non  ottempera  nei  termini  alle
          richieste  della  Banca  d'Italia  e  della  CONSOB  ovvero
          ritarda l'esercizio delle sue funzioni  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad
          euro un milione.» 
              Si riporta l'articolo 7, comma 3, del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
              «Art. 7 Partecipazione italiana a banche e fondi 
              (Omissis). 
              3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli
          aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
          la somma  di  226  milioni  di  euro  delle  disponibilita'
          giacenti  sul  conto   corrente   di   Tesoreria   di   cui
          all'articolo 7, comma 2-bis del D.Lgs. 31  marzo  1998,  n.
          143, e successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  versata
          all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni
          di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015,
          35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni  di  euro  nel
          2017, per essere riassegnata nella  pertinente  missione  e
          programma  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione
          degli effetti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  si
          provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
          entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.»