Art. 24 bis 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14  marzo  2001,
                               n. 144 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  14  marzo  2001,  n.
144, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1: 
  1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  « a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato  costituito
da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17- undecies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  attraverso  cui
Poste 
  esercita le attivita' di bancoposta come disciplinate dal  presente
decreto »; 
  2) alla lettera c),  dopo  le  parole:  «  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 » sono aggiunte le seguenti: «  ,  e  successive
modificazioni e integrazioni; »; 
  3) alla lettera g), dopo la parola: « modulo  »  sono  inserite  le
seguenti: « cartaceo o elettronico »; 
  b) all'articolo 2: 
  1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  « c) prestazione di servizi di pagamento, comprese  l'emissione  di
moneta  elettronica  e  di  altri  di  mezzi  di  pagamento,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo  unico
bancario »; 
  2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
  « f-bis) servizio di riscossione di crediti; 
  f-ter) esercizio in via professionale del  commercio  di  oro,  per
conto proprio o per conto terzi, secondo  quanto  disciplinato  dalla
legge 17 gennaio 2000, n. 7 »; 
  3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «  2-bis.  Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri   Stati
comunitari ed extracomunitari  nonche'  esercitare  le  attivita'  di
bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno  Stato  comunitario
senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato  extracomunitario
senza stabilirvi succursali »; 
  4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  « 3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di  cui  al
comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2  e  5,
da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da  65  a  68,  78,  114-bis,
114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma  3,  a  126,  con  esclusivo
riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera
e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140,  144  e
145 del testo unico bancario »; 
  5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  « 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e  attivita'  di
investimento ed accessori si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i
seguenti articoli del testo unico finanza:  5,  6,  commi  2,  2-bis,
2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis,  30,
31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4,
195»; 
  6) al comma 6, dopo le parole: « 30 luglio 1999,  n.  284,  »  sono
inserite le seguenti: « dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
241 del 13 ottobre 2004,»; 
  7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  « 9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di  bancoposta,  puo'
svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi
bancari e finanziari fuori sede»; 
  c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  comunicazione  ai  clienti  delle  unilaterali  variazioni
contrattuali  sfavorevoli  eventualmente  apportate   ai   tassi   di
interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti  a  tempo
indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli  articoli
118 e 126-sexies del testo unico bancario»; 
  d) all'articolo 4: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per i versamenti su conto corrente  postale  effettuati  presso
gli uffici  postali  da  soggetti  diversi  dal  titolare  del  conto
beneficiario sono impiegati appositi  bollettini  emessi  in  formato
cartaceo o elettronico da Poste»; 
  2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste  in
formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni loro
parte. L'indicazione della causale  del  versamento  e'  obbligatoria
quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche»; 
  e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste  puo'
svolgere  nei  confronti  del  pubblico  i  servizi  e  attivita'  di
investimento  e  i  servizi  accessori   previsti,   rispettivamente,
dall'articolo  1,  comma  5,  lettere  b),  c),  c-bis),  e),  f),  e
dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del  testo
unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi
di investimento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  del  14  marzo  2001,  n.  144
          (Regolamento recante  norme  sui  servizi  di  bancoposta),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n.  94,
          come modificato dalla presente legge: 
              «1. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
              a)  Poste:  la  societa'  per  azioni  Poste   Italiane
          istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. 18 dicembre
          1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. 2 novembre
          2000; 
              « a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato
          costituito da Poste ai  sensi  dell'articolo  2,  commi  da
          17-octies a 17- undecies,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10,  attraverso  cui  Poste  esercita  le
          attivita' di  bancoposta  come  disciplinate  dal  presente
          decreto »; 
              b) testo unico  bancario:  il  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni; 
              c) testo  unico  finanza:  il  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58  ,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni; 
              d) conto corrente postale:  il  conto  corrente  aperto
          presso le Poste Italiane S.p.a.; 
              e) assegno postale: l'assegno tratto su Poste; 
              f)  vaglia  postale:  lo  strumento  di   trasferimento
          nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste; 
              g) bollettino di  conto  corrente  postale:  il  modulo
          cartaceo o elettronico emesso da Poste per il versamento di
          fondi su un conto corrente postale; 
              h) risparmio postale: la raccolta di  fondi  attraverso
          libretti di risparmio postale e  buoni  postali  fruttiferi
          effettuata da  Poste  per  conto  della  Cassa  depositi  e
          prestiti.» 
              Si riporta l'articolo 2 del citato d. P.R. del 14 marzo
          2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: 
              « Art.2. Attivita' di bancoposta. 
              1.  Le  attivita'  di  bancoposta   svolte   da   Poste
          comprendono: 
              a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita
          dall'articolo 11, comma 1,  del  testo  unico  bancario  ed
          attivita' connesse o strumentali; 
              b) raccolta del risparmio postale; 
              c)  prestazione  di  servizi  di  pagamento,   comprese
          l'emissione di moneta elettronica e di altri  di  mezzi  di
          pagamento, di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),
          numeri 4) e 5), del testo unico bancario; 
              d) servizio di intermediazione in cambi; 
              e) promozione e  collocamento  presso  il  pubblico  di
          finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
          abilitati; 
              f)  servizi  di  investimento  ed  accessori   di   cui
          all'articolo 12; 
              f-bis) servizio di riscossione di crediti; 
              f-ter) esercizio in via professionale del commercio  di
          oro, per conto proprio o per conto  terzi,  secondo  quanto
          disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. 
              2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i  servizi  di
          bancoposta  senza  necessita'  di  iscrizione  in  albi  od
          elenchi. 
              2-bis. Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri
          Stati comunitari ed extracomunitari nonche'  esercitare  le
          attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento  in
          uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi  succursali   ed
          operare in  uno  Stato  extracomunitario  senza  stabilirvi
          succursali . 
              3. In quanto compatibili, si applicano  alle  attivita'
          di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2  e  5,
          16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
          da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
          comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita'  di
          intermediario di cui al comma 1, lettera e),  del  presente
          articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145  del
          testo unico bancario. 
              4. Alla prestazione da parte  di  Poste  di  servizi  e
          attivita' di investimento ed  accessori  si  applicano,  in
          quanto compatibili, i seguenti  articoli  del  testo  unico
          finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1
          e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7,
          da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 
              5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
          e'  equiparata  alle  banche   italiane   anche   ai   fini
          dell'applicazione delle norme del testo  unico  bancario  e
          del testo unico della finanza richiamate ai commi  3  e  4,
          nonche' della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  A  Poste  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
          previste per le banche, salva  l'adozione  di  disposizioni
          specifiche da parte delle autorita' competenti. 
              6.   Il   risparmio   postale   e'   disciplinato   dal
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  gennaio  1994,  n.  71,  dal
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  6  ottobre  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del  13  ottobre
          2004, e dalle norme del testo unico della finanza  indicate
          nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del
          testo unico bancario, ove applicabili. 
              7. Per quanto non diversamente  previsto  nel  presente
          decreto, si applicano le disposizioni del codice civile  in
          materia di prescrizione. 
              8. Poste non puo' esercitare attivita'  di  concessione
          di finanziamenti nei confronti del pubblico. 
              9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta,  Poste
          si avvale di strutture organizzative autonome.  E'  tenuta,
          altresi', ad istituire un sistema di separazione  contabile
          dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'. 
              9-bis.   Poste,   nell'esercizio   dell'attivita'    di
          bancoposta,  puo'  svolgere  attivita'  di   promozione   e
          collocamento di prodotti e  servizi  bancari  e  finanziari
          fuori sede ». 
              Si riporta l'articolo 3 del citato d. P. R.del 14 marzo
          2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. Rapporti con i clienti. 
              1. Per quanto non diversamente  previsto  nel  presente
          decreto, i rapporti con la clientela ed il  conto  corrente
          postale sono disciplinati in via contrattuale nel  rispetto
          delle norme del codice civile e delle leggi speciali. 
              2.  La  comunicazione  ai  clienti  delle   unilaterali
          variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate
          ai tassi di interesse, prezzi o altre  condizioni  previsti
          nei contratti a tempo indeterminato e'  effettuata  con  le
          modalita' previste dagli  articoli  118  e  126-sexies  del
          testo unico bancario. 
              3. Salvo diversa disposizione  della  sede  centrale  e
          salva   diversa   comunicazione   scritta   del    preposto
          all'ufficio postale che  individuino  differenti  strumenti
          operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni
          solo personalmente o a  mezzo  di  rappresentante  e  nelle
          forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli  uffici
          postali abilitati all'operazione richiesta. 
              4.  Salve  le  speciali  disposizioni  concernenti   le
          amministrazioni  pubbliche,  ove   l'operazione   richiesta
          consenta il  conferimento  di  procura  questa,  scritta  o
          documentata per iscritto dal preposto all'ufficio  postale,
          secondo la forma  richiesta  per  l'atto  da  compiere,  e'
          conservata presso l'ufficio medesimo e  conserva  efficacia
          fino alla notificazione  al  predetto  preposto  della  sua
          modifica o revoca. 
              5. La legittimazione  del  cliente  e'  controllata  in
          base: 
              a)  alla  corrispondenza   della   sottoscrizione,   se
          richiesta  dalla  legge,  o  del   diverso   strumento   di
          identificazione utilizzato  su  indicazione  di  Poste  per
          singoli  servizi,   rispettivamente   alla   sottoscrizione
          depositata  presso  Poste  od  allo  strumento  da   questa
          indicato; 
              b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove cio' sia
          richiesto dalla legge. » 
              Si riporta l'articolo 4 del citato  d.  P.  R.  del  14
          marzo 2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. Il bollettino di conto corrente postale. 
              1.  Per  i  versamenti  su   conto   corrente   postale
          effettuati presso gli uffici postali  da  soggetti  diversi
          dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi
          bollettini emessi in  formato  cartaceo  o  elettronico  da
          Poste. 
              2. Poste puo' autorizzare i correntisti a  stampare  in
          proprio i bollettini. 
              3. L'uso di bollettini non autorizzati puo'  costituire
          causa di risoluzione del rapporto di conto corrente. 
              4. I bollettini di versamento devono essere  presentati
          a Poste in formato cartaceo o in formato  elettronico  gia'
          compilati in ogni loro parte. L'indicazione  della  causale
          del versamento e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti
          a favore di amministrazioni pubbliche. 
              5. Nel caso  di  discordanza  tra  le  generalita'  del
          correntista e il numero  del  conto  corrente,  l'accredito
          viene effettuato sul conto corrispondente alle  generalita'
          del correntista. 
              6. Il versamento in conto corrente  postale  ha  valore
          liberatorio per la somma riportata sulla relativa  ricevuta
          dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in  cui
          il versamento e'  stato  eseguito,  salve  le  disposizioni
          stabilite da leggi e regolamenti speciali.» 
              Si riporta l'articolo 12 del citato d.  P.  R.  del  14
          marzo 2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12. Prestazioni dei servizi di investimento. 
              1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma  1,
          Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi  e
          attivita' di investimento e i servizi  accessori  previsti,
          rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b),  c),
          c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b),
          d), e), f) e  g),  del  testo  unico  finanza,  nonche'  le
          attivita'   connesse   e   strumentali   ai   servizi    di
          investimento. 
              2. La promozione ed il collocamento nei  confronti  del
          pubblico, da parte  di  Poste  presso  la  propria  sede  e
          dipendenze,  di  strumenti   finanziari   e   di   prodotti
          finanziari non costituisce  offerta  fuori  sede  ai  sensi
          dell'articolo 30 del testo unico finanza.».