Art. 24 bis Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1: 1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: « a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17- undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attivita' di bancoposta come disciplinate dal presente decreto »; 2) alla lettera c), dopo le parole: « decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono aggiunte le seguenti: « , e successive modificazioni e integrazioni; »; 3) alla lettera g), dopo la parola: « modulo » sono inserite le seguenti: « cartaceo o elettronico »; b) all'articolo 2: 1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: « c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario »; 2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: « f-bis) servizio di riscossione di crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 »; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali »; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario »; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195»; 6) al comma 6, dopo le parole: « 30 luglio 1999, n. 284, » sono inserite le seguenti: « dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004,»; 7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: « 9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede»; c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario»; d) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste»; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche»; e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attivita' di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento».
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94, come modificato dalla presente legge: «1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) Poste: la societa' per azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. 2 novembre 2000; « a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17- undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attivita' di bancoposta come disciplinate dal presente decreto »; b) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; c) testo unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni e integrazioni; d) conto corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.; e) assegno postale: l'assegno tratto su Poste; f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste; g) bollettino di conto corrente postale: il modulo cartaceo o elettronico emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale; h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.» Si riporta l'articolo 2 del citato d. P.R. del 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: « Art.2. Attivita' di bancoposta. 1. Le attivita' di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attivita' connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12; f-bis) servizio di riscossione di crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. 2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od elenchi. 2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali . 3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario. 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste e' equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorita' competenti. 6. Il risparmio postale e' disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. 7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione. 8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. 9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta, altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'. 9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede ». Si riporta l'articolo 3 del citato d. P. R.del 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Rapporti con i clienti. 1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali. 2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario. 3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all'ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all'operazione richiesta. 4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l'operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all'ufficio postale, secondo la forma richiesta per l'atto da compiere, e' conservata presso l'ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca. 5. La legittimazione del cliente e' controllata in base: a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato; b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove cio' sia richiesto dalla legge. » Si riporta l'articolo 4 del citato d. P. R. del 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. Il bollettino di conto corrente postale. 1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste. 2. Poste puo' autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini. 3. L'uso di bollettini non autorizzati puo' costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente. 4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche. 5. Nel caso di discordanza tra le generalita' del correntista e il numero del conto corrente, l'accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalita' del correntista. 6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento e' stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.» Si riporta l'articolo 12 del citato d. P. R. del 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dalla presente legge: «Art. 12. Prestazioni dei servizi di investimento. 1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attivita' di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento. 2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.».