Art. 24 ter Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « E' facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi previste »; b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 136 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge: «Art. 136. Obbligazioni degli esponenti bancari. 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E' facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi previste. 2. 2-bis. (abrogati) 3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».