Art. 63 
 
                          Giudici ausiliari 
 
  1. Ai fini di quanto previsto  dall'articolo  62  si  procede  alla
nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. 
  2. I giudici ausiliari  sono  nominati  con  apposito  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  previa   deliberazione   del   Consiglio
superiore della magistratura, su  proposta  formulata  dal  consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione  integrata
a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n.
25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli  giudiziari,
nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono  il  parere  del
Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e'  stato  iscritto
negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai  fini  della  formulazione
della proposta i consigli giudiziari, nel caso di  cui  al  comma  3,
lettera e), acquisiscono il parere  del  Consiglio  notarile  cui  e'
iscritto, ovvero e' stato  iscritto  negli  ultimi  cinque  anni,  il
candidato. 
  3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: 
  a)  i  magistrati  ordinari,  contabili  e  amministrativi,  e  gli
avvocati dello Stato, a riposo ((da non piu' di tre anni  al  momento
di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari,  che  non
esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la
loro funzione per almeno cinque anni;)) 
  (( b)i professori universitari in materie  giuridiche  di  prima  e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu'  di  tre
anni al momento di presentazione della domanda;)) 
  c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; 
  (( d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda;)) 
  (( e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al  momento
di presentazione della domanda.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  si  riporta  il  testo  dell'articolo  16  delD.Lgs.
          27-1-2006 n. 25 
              Istituzione del  Consiglio  direttivo  della  Corte  di
          cassazione e nuova disciplina dei  consigli  giudiziari,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  c),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150, 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 3  febbraio  2006,  n.  28,
          S.O.: 
              "Art.16.  Composizione  dei  consigli   giudiziari   in
          relazione alle competenze. 
              1. I componenti designati dal consiglio regionale ed  i
          componenti avvocati e professori  universitari  partecipano
          esclusivamente alle discussioni  e  deliberazioni  relative
          all'esercizio delle  competenze  di  cui  all'articolo  15,
          comma 1, lettere a), d) ed e) (34). 
              2. (abrogato)"