Art. 67 Durata dell'ufficio 1. ((Il giudice ausiliario e' nominato per la durata)) di cinque anni((, prorogabili)) per non piu' di cinque anni. 2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63, comma 2. 3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.