Art. 45 Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato 1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. 2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalita' di attuazione del presente articolo.
Note all'art. 45: - Per il testo dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note all'articolo 44. - Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 2.