Art. 49 
 
 
         Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
 
  1.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui  all'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n.  104,  dopo  la  lettera  m-quater)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati  in  esecuzione
di una decisione di recupero di cui all'articolo 14  del  regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999». 
  2.  All'articolo  133,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui  all'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, dopo la  lettera  z-quinquies)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti
che  concedono  aiuti  di  Stato  in  violazione  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e  le
controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui  all'articolo  14  del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,  del  22  marzo  1999,  a
prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso». 
  3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni  competenti
all'esecuzione  delle  decisioni   di   recupero   trasmettono   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee l'elenco degli estremi delle  sentenze  di  cui  hanno  avuto
comunicazione,  adottate  nell'anno  precedente  relativamente   alle
controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma
1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma  1  dell'articolo  133  del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte,  rispettivamente,  dai
commi 1 e 2 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Il  testo  degli  articoli  119  e  133  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo  per  il  riordino  del  processo  amministrativo),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n.  156,
          S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art.  119  (Rito  abbreviato  comune   a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
                b)   i   provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                c-bis) i provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                d)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
                f)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                g) i provvedimenti del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                h) le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  i  consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
          informazione per la sicurezza, ai sensi  dell'articolo  22,
          della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                l) le controversie comunque attinenti alle  procedure
          e  ai  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione   in
          materia di impianti di generazione di energia elettrica  di
          cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                m) i provvedimenti della commissione centrale per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                m-bis)  le  controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
                m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'articolo 10, comma 11,  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
                m-quater) le azioni individuali e collettive  avverso
          le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
          dall'articolo 36 e  seguenti  del  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
                m-quinquies) gli atti e i provvedimenti  adottati  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
          14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,  del  22
          marzo 1999. 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'articolo  62,   comma   1,   e   quelli   espressamente
          disciplinati nel presente articolo. 
              3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il  tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione  di
          terzo.». 
              «Art. 133 (Materie di giurisdizione  esclusiva).  -  1.
          Sono devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
          amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 
                a) le controversie in materia di: 
                  1) risarcimento del  danno  ingiusto  cagionato  in
          conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine
          di conclusione del procedimento amministrativo; 
                  2)  formazione,  conclusione  ed  esecuzione  degli
          accordi  integrativi   o   sostitutivi   di   provvedimento
          amministrativo    e    degli    accordi    fra    pubbliche
          amministrazioni; 
                  3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3,
          e provvedimenti espressi adottati in sede  di  verifica  di
          segnalazione  certificata,  denuncia  e  dichiarazione   di
          inizio attivita', di  cui  all'articolo  19,  comma  6-ter,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                  4) determinazione e corresponsione  dell'indennizzo
          dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 
                  5)  nullita'   del   provvedimento   amministrativo
          adottato in violazione o elusione del giudicato; 
                  6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
                a-bis)  le  controversie  relative   all'applicazione
          dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                b)  le  controversie  aventi  ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti relativi a rapporti di  concessione  di  beni
          pubblici,  ad  eccezione  delle  controversie   concernenti
          indennita',  canoni  ed  altri   corrispettivi   e   quelle
          attribuite  ai  tribunali  delle  acque  pubbliche   e   al
          Tribunale superiore delle acque pubbliche; 
                c) le controversie in  materia  di  pubblici  servizi
          relative a concessioni di pubblici servizi, escluse  quelle
          concernenti  indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,
          ovvero relative a  provvedimenti  adottati  dalla  pubblica
          amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
          procedimento   amministrativo,   ovvero   ancora   relative
          all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla  vigilanza
          e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti
          alla vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul
          mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai  trasporti,
          alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 
                d)  le  controversie  concernenti   l'esercizio   del
          diritto  a  chiedere  e  ottenere  l'uso  delle  tecnologie
          telematiche   nelle   comunicazioni   con   le    pubbliche
          amministrazioni  e  con  i  gestori  di  pubblici   servizi
          statali; 
                e) le controversie: 
                  1) relative a procedure di affidamento di  pubblici
          lavori, servizi, forniture,  svolte  da  soggetti  comunque
          tenuti,  nella  scelta  del   contraente   o   del   socio,
          all'applicazione  della  normativa  comunitaria  ovvero  al
          rispetto dei procedimenti  di  evidenza  pubblica  previsti
          dalla normativa statale o  regionale,  ivi  incluse  quelle
          risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
          alla dichiarazione di inefficacia del contratto  a  seguito
          di  annullamento  dell'aggiudicazione  ed   alle   sanzioni
          alternative; 
                  2)  relative  al  divieto  di  rinnovo  tacito  dei
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  relative
          alla  clausola  di  revisione  del  prezzo  e  al  relativo
          provvedimento  applicativo  nei  contratti  ad   esecuzione
          continuata o periodica, nell'ipotesi  di  cui  all'articolo
          115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
          quelle    relative     ai     provvedimenti     applicativi
          dell'adeguamento dei prezzi  ai  sensi  dell'articolo  133,
          commi 3 e 4, dello stesso decreto; 
                f) le controversie aventi ad oggetto  gli  atti  e  i
          provvedimenti delle pubbliche  amministrazioni  in  materia
          urbanistica  e  edilizia,  concernente  tutti  gli  aspetti
          dell'uso del territorio, e ferme restando le  giurisdizioni
          del  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche  e   del
          Commissario liquidatore per gli  usi  civici,  nonche'  del
          giudice  ordinario  per  le  controversie  riguardanti   la
          determinazione e  la  corresponsione  delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
                g) le controversie aventi  ad  oggetto  gli  atti,  i
          provvedimenti,   gli    accordi    e    i    comportamenti,
          riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un
          pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
          di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando  la
          giurisdizione del giudice ordinario per quelle  riguardanti
          la determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
                h) le controversie aventi ad  oggetto  i  decreti  di
          espropriazione  per  causa  di  pubblica   utilita'   delle
          invenzioni industriali; 
                i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
          personale in regime di diritto pubblico; 
                l)  le  controversie  aventi  ad  oggetto   tutti   i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli  inerenti  ai  rapporti  di  impiego   privatizzati,
          adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui  agli
          articoli  112-bis,  113   e   128-duodecies   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dall'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
          le  garanzie  nelle   comunicazioni,   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e  il  gas,  e  dalle  altre  Autorita'
          istituite ai sensi della legge 14 novembre  1995,  n.  481,
          dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture,  dalla  Commissione  vigilanza
          fondi pensione, dalla Commissione per  la  valutazione,  la
          trasparenza e l'integrita' della pubblica  amministrazione,
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
          comprese le controversie relative ai  ricorsi  avverso  gli
          atti che applicano le sanzioni ai sensi  dell'articolo  326
          del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                m) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          in materia di comunicazioni elettroniche,  compresi  quelli
          relativi all'imposizione di  servitu',  nonche'  i  giudizi
          riguardanti   l'assegnazione   di   diritti   d'uso   delle
          frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi  da
          8 a 13 dell'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
          220,  incluse  le  procedure  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; 
                n)   le   controversie   relative    alle    sanzioni
          amministrative ed ai provvedimenti adottati  dall'organismo
          di regolazione  competente  in  materia  di  infrastrutture
          ferroviarie  ai  sensi   dell'articolo   37   del   decreto
          legislativo 8 luglio 2003, n. 188; 
                o)  le  controversie,  incluse  quelle  risarcitorie,
          attinenti alle procedure e ai provvedimenti della  pubblica
          amministrazione concernenti la  produzione  di  energia,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche e  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
          trasporto ricomprese  o  da  ricomprendere  nella  rete  di
          trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
                p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
          provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
          di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' gli  atti,  i
          provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo
          5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del  1992  e  le
          controversie comunque attinenti alla complessiva azione  di
          gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
          comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
          anche mediatamente, all'esercizio di  un  pubblico  potere,
          quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 
                q) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          anche contingibili  ed  urgenti,  emanati  dal  Sindaco  in
          materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,  di  incolumita'
          pubblica e di sicurezza urbana, di edilita'  e  di  polizia
          locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 
                r) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          relativi  alla  disciplina  o  al  divieto   dell'esercizio
          d'industrie insalubri o pericolose; 
                s)  le  controversie  aventi  ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni  in
          materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il  silenzio
          inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare  e  per  il  risarcimento  del  danno
          subito a causa del ritardo nell'attivazione, da  parte  del
          medesimo  Ministro,  delle  misure   di   precauzione,   di
          prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
          quelle inerenti le  ordinanze  ministeriali  di  ripristino
          ambientale e di risarcimento del danno ambientale; 
                t)  le  controversie  relative  all'applicazione  del
          prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
          lattiero-caseari; 
                u) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          in materia di passaporti; 
                v) le controversie tra lo Stato e  i  suoi  creditori
          riguardanti  l'interpretazione  dei  contratti  aventi  per
          oggetto i titoli di Stato o le leggi  relative  ad  essi  o
          comunque sul debito pubblico; 
                z)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti   del
          Comitato olimpico nazionale italiano  o  delle  Federazioni
          sportive   non   riservate   agli   organi   di   giustizia
          dell'ordinamento sportivo  ed  escluse  quelle  inerenti  i
          rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti; 
                z-bis) le controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli   inerenti   i   rapporti   di   impiego,   adottati
          dall'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
          postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37
          della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
                z-ter)  le   controversie   aventi   ad   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la  regolazione  e
          la vigilanza in materia di  acqua  istituita  dall'articolo
          10, comma 11, del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106; 
                z-quater)  le  controversie  aventi  ad   oggetto   i
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; 
                z-quinquies) le controversie  relative  all'esercizio
          dei poteri speciali inerenti alle  attivita'  di  rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                z-sexies) le controversie relative agli  atti  ed  ai
          provvedimenti che concedono aiuti di  Stato  in  violazione
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea e le controversie  aventi
          ad  oggetto  gli  atti  e  i  provvedimenti   adottati   in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
          14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,  del  22
          marzo 1999, a prescindere  dalla  forma  dell'aiuto  e  dal
          soggetto che l'ha concesso.».