Art. 51 
 
Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato  oggetto
         di una decisione di recupero per decorso del tempo. 
 
  1. Indipendentemente  dalla  forma  di  concessione  dell'aiuto  di
Stato,  il  diritto  alla  restituzione  dell'aiuto  oggetto  di  una
decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di  recupero
ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999. 
 
          Note all'art. 51: 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 659/1999 si
          veda nelle note all'articolo 46.