Art. 27 Approvazione del programma (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Il programma e' approvato dalla componente italiana dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese alleato o con l'organizzazione internazionale, in coordinamento con Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti.