Art. 27 
 
                     Approvazione del programma 
                  (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1.  Il   programma   e'   approvato   dalla   componente   italiana
dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese
alleato o con l'organizzazione internazionale, in  coordinamento  con
Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti.