Art. 21
Disposizioni transitorie e finali
1. E' autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita
attivita' di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un
bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio
della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo
programmatorio e allocativo del bilancio. L'attivita' di
sperimentazione e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014,
presenta alle Camere una relazione in merito all'attivita' di
sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che
deriverebbero per il sistema di contabilita' e finanza pubblica
dall'adozione di un bilancio «a base zero».
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i richiami alla legge di
stabilita' di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009,
n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi
forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di
bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e
dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 11. Manovra di finanza pubblica
(In vigore dal 13 aprile 2011)
1. La legge di stabilita' e la legge di bilancio
compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa
contiene, per il triennio di riferimento, le misure
qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli
obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2,
con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo
10-bis, della presente legge. Nel corso del periodo
considerato dalla manovra, in caso di eventuali
aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a
cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale
ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello
in corso.
2. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
4. Al disegno di legge di stabilita' e' allegato, a
fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti
triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla
manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il
medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche
apportate dal Parlamento al disegno di legge, e' allegato
alla legge di stabilita'.
5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge
di stabilita' sono articolate, di norma, per missione e
indicano il programma cui si riferiscono.
6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo
18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento
del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di
previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata
disposte dalla legge di stabilita', purche' risulti
assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
7. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge di stabilita' non possono concorrere
a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
8. In allegato alla relazione al disegno di legge di
stabilita' sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo
17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma
3, lettera l), del presente articolo.
9. Il disegno di legge di stabilita', fermo restando
l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, e' accompagnato
da una nota tecnico-illustrativa. La nota e' un documento
conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i
relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati
nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per
la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le
previsioni del conto economico delle pubbliche
amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10,
comma 3, lettera b), e del relativo conto di cassa,
integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica
per il triennio di riferimento.
10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge
di stabilita' contiene altresi' la valutazione di cui
all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, in relazione
alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel
medesimo disegno di legge».
- Il testo della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233.