Art. 21 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. E' autorizzata una sperimentazione, anche attraverso un'apposita
attivita' di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un
bilancio dello Stato «a base zero» e  dal  superamento  del  criterio
della  spesa  storica  in  termini   di   rafforzamento   del   ruolo
programmatorio   e   allocativo   del   bilancio.   L'attivita'    di
sperimentazione e' effettuata dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014,
presenta  alle  Camere  una  relazione  in  merito  all'attivita'  di
sperimentazione,  nella  quale  sono  esaminate  le  conseguenze  che
deriverebbero per il  sistema  di  contabilita'  e  finanza  pubblica
dall'adozione di un bilancio «a base zero». 
  2. A decorrere dal 1º  gennaio  2016,  i  richiami  alla  legge  di
stabilita' di cui all'articolo  11  della  legge  31  dicembre  2009,
n.196, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria,  di  cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o  di  atti  aventi
forza di legge vigenti, devono  intendersi  riferiti  alla  legge  di
bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge. 
  3. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge  si  applicano  a
decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  ad  eccezione  del  capo   IV   e
dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 11. Manovra di finanza pubblica 
              (In vigore dal 13 aprile 2011) 
              1. La legge  di  stabilita'  e  la  legge  di  bilancio
          compongono la manovra triennale di finanza  pubblica.  Essa
          contiene,  per  il  triennio  di  riferimento,  le   misure
          qualitative e  quantitative  necessarie  a  realizzare  gli
          obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma  2,
          con i loro eventuali aggiornamenti ai  sensi  dell'articolo
          10-bis,  della  presente  legge.  Nel  corso  del   periodo
          considerato   dalla   manovra,   in   caso   di   eventuali
          aggiornamenti  degli   obiettivi,   conseguenti   anche   a
          cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale
          ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello
          in corso. 
              2. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro
          di riferimento finanziario  per  il  periodo  compreso  nel
          bilancio pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo,
          alla regolazione annuale  delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione vigente  al  fine  di  adeguarne  gli  effetti
          finanziari agli obiettivi. 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
              4. Al disegno di legge di  stabilita'  e'  allegato,  a
          fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli  effetti
          triennali sui saldi di  finanza  pubblica  derivanti  dalla
          manovra  adottata  ai  sensi  del  presente  articolo.   Il
          medesimo prospetto, aggiornato sulla base  delle  modifiche
          apportate dal Parlamento al disegno di legge,  e'  allegato
          alla legge di stabilita'. 
              5. Per la spesa, le disposizioni normative della  legge
          di stabilita' sono articolate, di  norma,  per  missione  e
          indicano il programma cui si riferiscono. 
              6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma,  della
          Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai  sensi  dell'articolo
          18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti  delle
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e
          contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento
          del  risparmio  pubblico   risultanti   dal   bilancio   di
          previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
          relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
          per la copertura finanziaria  delle  riduzioni  di  entrata
          disposte  dalla  legge  di  stabilita',   purche'   risulti
          assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. 
              7.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura di cui al comma 6,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge di stabilita' non possono  concorrere
          a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti sia  in  conto  capitale,  incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              8. In allegato alla relazione al disegno  di  legge  di
          stabilita'  sono  indicati  i   provvedimenti   legislativi
          adottati nel corso dell'esercizio  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
          ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del  comma
          3, lettera l), del presente articolo. 
              9. Il disegno di legge di  stabilita',  fermo  restando
          l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, e'  accompagnato
          da una nota tecnico-illustrativa. La nota e'  un  documento
          conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
          presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
          amministrazioni, che espone i contenuti  della  manovra,  i
          relativi effetti sui saldi di finanza  pubblica  articolati
          nei vari settori di intervento e i criteri  utilizzati  per
          la quantificazione degli stessi. Essa contiene  inoltre  le
          previsioni   del   conto    economico    delle    pubbliche
          amministrazioni secondo quanto  previsto  all'articolo  10,
          comma 3,  lettera  b),  e  del  relativo  conto  di  cassa,
          integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica
          per il triennio di riferimento. 
              10. La relazione tecnica allegata al disegno  di  legge
          di stabilita'  contiene  altresi'  la  valutazione  di  cui
          all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, in relazione
          alle  autorizzazioni  di   rifinanziamento   presenti   nel
          medesimo disegno di legge». 
              - Il testo della legge 5 agosto 1978, n.  468  (Riforma
          di alcune norme di contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 agosto 1978, n. 233.