Art. 43
Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo
nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo
politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV),
all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione.
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale
sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione
dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
Note all'art. 43:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1.
(Omissis).
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.
(Omissis).».