Art. 44
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi
indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle
performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia
individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici
responsabili della trasmissione dei dati.