Art. 45 
 
Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrita'  e  la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). 
 
  1.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione, controlla  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  esercitando  poteri
ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e
documenti alle amministrazioni pubbliche e  ordinando  l'adozione  di
atti o provvedimenti richiesti dalla  normativa  vigente,  ovvero  la
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza. 
  2.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale
anticorruzione,  controlla  l'operato   dei   responsabili   per   la
trasparenza a cui puo'  chiedere  il  rendiconto  sui  risultati  del
controllo svolto all'interno delle  amministrazioni.  La  CIVIT  puo'
inoltre chiedere  all'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV)
ulteriori informazioni sul controllo  dell'esatto  adempimento  degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
  3. La CIVIT puo' inoltre  avvalersi  delle  banche  dati  istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
funzione  pubblica  per  il  monitoraggio  degli  adempimenti   degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
  4. In relazione alla loro gravita', la  CIVIT  segnala  i  casi  di
inadempimento  o  di   adempimento   parziale   degli   obblighi   di
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente   all'ufficio   di
disciplina dell'amministrazione interessata  ai  fini  dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o
del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.  La  CIVIT
segnala  altresi'  gli  inadempimenti  ai  vertici   politici   delle
amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte  dei  conti,  ai
fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La  CIVIT
rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla
e  rende  noti  i  casi  di  mancata  attuazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  di  cui  all'articolo   14   del   presente   decreto,
pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non  si
e' proceduto alla pubblicazione.