Art. 21 
 
            Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, 
               del decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
   1. Ai soli fini dell'applicazione dei  divieti  di  cui  al  comma
16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, sono  considerati  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni anche i  soggetti  titolari  di  uno  degli
incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni
con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o  l'ente  di  diritto
privato in controllo  pubblico  stabilisce  un  rapporto  di  lavoro,
subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a  far  data  dalla
cessazione dell'incarico. 
 
          Note all'art. 21: 
              Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 16-ter, del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 53. (Omissis). 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.».