Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico. 2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le societa' che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.
Note all'art. 22: Si riporta il testo dell'articolo 54 della Costituzione: «Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.». Per il riferimento al citato articolo 97 della Costituzione, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento alla citata legge 20 luglio 2004, n. 215, vedasi nelle note all'articolo 6.