Art. 62 
 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
 
  1. Al fine di agevolare la  definizione  dei  procedimenti  civili,
compresi quelli  in  materia  di  lavoro  e  previdenza,  secondo  le
priorita' individuate dai presidenti delle Corti  di  appello  con  i
programmi previsti dall'articolo 37, comma  1,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si   applicano   ai
procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.