Art. 63 
 
                         (Giudici ausiliari) 
 
  1. Ai fini di quanto previsto  dall'articolo  62  si  procede  alla
nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento. 
  2. I giudici ausiliari  sono  nominati  con  apposito  decreto  del
Ministro  della  giustizia,  previa   deliberazione   del   Consiglio
superiore della magistratura, su  proposta  formulata  dal  consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione  integrata
a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n.
25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli  giudiziari,
nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono  il  parere  del
Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e'  stato  iscritto
negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai  fini  della  formulazione
della proposta i consigli giudiziari, nel caso di  cui  al  comma  3,
lettera e), acquisiscono il parere  del  Consiglio  notarile  cui  e'
iscritto, ovvero e' stato  iscritto  negli  ultimi  cinque  anni,  il
candidato. 
  3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: 
  a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati
dello Stato, a riposo; 
  b) i professori universitari  in  materie  giuridiche  di  prima  e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo; 
  c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; 
  d) gli avvocati, anche se a riposo; 
  e) i notai, anche se a riposo.