Art. 66 
 
                         (Presa di possesso) 
 
  1. Il giudice ausiliario  prende  possesso  dell'ufficio  entro  il
termine indicato nel decreto di  nomina  previsto  dall'articolo  63,
comma 2, ed e' assegnato con apposito  provvedimento  del  presidente
della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.