Art. 70 
 
                     (Astensione e ricusazione) 
 
  1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi  e  puo'  essere
ricusato a norma dell'articolo 52 del  codice  di  procedura  civile,
oltre che nei  casi  previsti  dall'articolo  51,  primo  comma,  del
medesimo codice, quando e'  stato  associato  o  comunque  collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con  lo  studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore  di  una  delle
parti. 
  2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e  puo'
essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella  qualita'  di
avvocato una delle parti in causa  o  uno  dei  difensori  ovvero  ha
svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle
parti in causa o uno dei difensori.