Art. 71 
 
         (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca) 
 
  1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche'
viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di
dimissioni,  in  caso  di  mancata  conferma  annuale  ovvero  quando
sussiste una causa di incompatibilita'. 
  2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina,
il consiglio giudiziario in composizione integrata  verifica  che  il
giudice ausiliario ha definito il numero minimo  di  procedimenti  di
cui all'articolo 68, comma 2, propone al  Consiglio  superiore  della
magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio,
la dichiarazione di mancata conferma. 
  3. In ogni momento il presidente della  corte  di  appello  propone
motivatamente  al  consiglio  giudiziario  la  revoca   del   giudice
ausiliario  che  non  e'  in  grado  di  svolgere  diligentemente   e
proficuamente il proprio incarico. 
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  il  consiglio  giudiziario  in
composizione  integrata,  sentito  l'interessato  e   verificata   la
fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore  della
magistratura unitamente ad un parere motivato. 
  5. I provvedimenti di cessazione  sono  adottati  con  decreto  del
Ministro della giustizia su  deliberazione  del  Consiglio  superiore
della magistratura.