Art. 28 Fase pre-istruttoria 1. L'U.O.R. avvia la fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter e dell'art. 48, commi 1 e 2, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori ovvero d'ufficio. 2. Nel caso in cui, dagli elementi contenuti nella segnalazione risulti evidente l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o l'inconferenza della segnalazione ovvero che la fattispecie esula da quelle previste nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, l'U.O.R. ne dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al segnalante ed all'operatore economico. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio. 3. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, l'U.O.R. formula una richiesta di integrazioni al segnalante, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Codice. 4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicate le modalita' di presentazione della segnalazione, i documenti che devono essere allegati ed i termini entro i quali le informazioni devono essere fornite. 5. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini indicati nella richiesta, ovvero risultino non veritiere, l'U.O.R. competente avvia d'ufficio il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice, secondo le modalita' descritte nel Titolo I Parte II del presente Regolamento. 6. L'U.O.R., fatte salve le archiviazioni disposte ai sensi del comma 3 del presente articolo, comunica alle parti l'avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa.