Art. 28 
 
                        Fase pre-istruttoria 
 
  1.  L'U.O.R.  avvia  la  fase  pre-istruttoria   del   procedimento
sanzionatorio in  materia  di  comprova,  da  parte  degli  operatori
economici,  del  possesso  dei  requisiti  generali  o  speciali   di
qualificazione ai sensi dell'art. 38, comma  1-ter  e  dell'art.  48,
commi 1 e 2, sulla base delle segnalazioni  ricevute  dalle  stazioni
appaltanti o dagli enti aggiudicatori ovvero d'ufficio. 
  2. Nel caso in cui, dagli  elementi  contenuti  nella  segnalazione
risulti evidente l'inesistenza in punto di fatto  dei  presupposti  o
l'inconferenza della segnalazione ovvero che la fattispecie esula  da
quelle previste nell'ambito di applicazione del presente Regolamento,
l'U.O.R.  ne  dispone  l'archiviazione,  dandone   comunicazione   al
segnalante ed all'operatore economico. Delle archiviazioni effettuate
ai  sensi  del  presente  comma  viene   data   notizia   riassuntiva
trimestrale al Consiglio. 
  3. Nel caso in cui la  segnalazione  risulti  incompleta,  l'U.O.R.
formula  una  richiesta  di  integrazioni  al  segnalante,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 9, del Codice. 
  4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicate le modalita'  di
presentazione della  segnalazione,  i  documenti  che  devono  essere
allegati ed i termini entro i quali  le  informazioni  devono  essere
fornite. 
  5. Qualora la documentazione  e/o  le  informazioni  richieste  non
vengano fornite entro i  termini  indicati  nella  richiesta,  ovvero
risultino non  veritiere,  l'U.O.R.  competente  avvia  d'ufficio  il
procedimento sanzionatorio  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  11,  del
Codice, secondo le modalita' descritte nel  Titolo  I  Parte  II  del
presente Regolamento. 
  6. L'U.O.R., fatte salve le archiviazioni  disposte  ai  sensi  del
comma 3 del  presente  articolo,  comunica  alle  parti  l'avvio  del
procedimento sanzionatorio, entro il termine  massimo  di  90  giorni
dalla ricezione della segnalazione completa.