Art. 29 Fase istruttoria 1. Il procedimento sanzionatorio inizia con la comunicazione di avvio nella quale sono indicati: a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile; b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento; c) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonche' di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati; d) l'Ufficio dell'Autorita' presso il quale e' possibile accedere agli atti del procedimento; e) il nominativo del responsabile del procedimento con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive; f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorita' presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; g) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio. 2. L'U.O.R. puo', in qualunque fase del procedimento, richiedere, documenti, informazioni e/o chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici nonche' ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria del procedimento, ovvero convocare le parti in audizione presso l'U.O.R. 3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare: a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti; b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati; c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli ai quali e' stato notificato l'avvio del procedimento, l'indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi all'U.O.R. competente. 4. Gli elementi istruttori di rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni. 5. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione ai sensi del successivo art. 30.