Art. 29 
 
                          Fase istruttoria 
 
  1. Il procedimento sanzionatorio inizia  con  la  comunicazione  di
avvio nella quale sono indicati: 
    a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito
dello stesso, nel limite massimo irrogabile; 
    b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del
procedimento,  decorrente  dalla  ricezione  della  comunicazione  di
avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente
Regolamento; 
    c) l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari  della
comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti,  nonche'
di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 30
giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione  di  avvio  del
procedimento; tale termine puo' essere prorogato, per una sola  volta
e per un periodo non superiore a 30 giorni,  a  seguito  di  motivata
richiesta dei soggetti interessati; 
    d) l'Ufficio dell'Autorita' presso il quale e' possibile accedere
agli atti del procedimento; 
    e)  il  nominativo  del   responsabile   del   procedimento   con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive; 
    f) l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata
(PEC) dell'Autorita' presso  la  quale  effettuare  le  comunicazioni
relative al procedimento sanzionatorio; 
    g) l'invito a comunicare con  il  primo  atto  utile  l'eventuale
casella di posta elettronica certificata (PEC)  presso  la  quale  il
soggetto interessato intende ricevere le  comunicazioni  relative  al
procedimento sanzionatorio. 
  2. L'U.O.R. puo', in qualunque fase del  procedimento,  richiedere,
documenti, informazioni e/o chiarimenti alle stazioni  appaltanti  ed
agli operatori economici nonche' ad ogni altro  soggetto  pubblico  o
privato  in  grado  di  fornire  elementi  probatori  utili  ai  fini
dell'istruttoria del  procedimento,  ovvero  convocare  le  parti  in
audizione presso l'U.O.R. 
  3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto  e
devono indicare: 
    a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti
richiesti; 
    b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale  dovranno
essere forniti gli  elementi  richiesti;  tale  termine  puo'  essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo  non  superiore  a  20
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati; 
    c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste  a  soggetti
diversi  da  quelli  ai  quali  e'  stato  notificato   l'avvio   del
procedimento, l'indicazione del R.U.P., con  i  relativi  contatti  e
l'indicazione della casella di posta  elettronica  certificata  (PEC)
presso la quale effettuare le comunicazioni relative al  procedimento
sanzionatorio; 
    d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi  all'U.O.R.
competente. 
  4. Gli elementi istruttori di rilievo che emergono  nel  corso  del
procedimento sono  comunicati  alle  parti  con  assegnazione  di  un
termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni. 
  5. Il termine di conclusione del procedimento e' sospeso in tutti i
casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine  alle
parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza  del
termine  stesso  e  per  il  periodo  necessario   allo   svolgimento
dell'audizione ai sensi del successivo art. 30.