Art. 31 
 
                 Conclusione della fase istruttoria 
 
  1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti,  puo'
proporre al Direttore Generale competente: 
    a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la
manifesta insussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento; 
    b) la sottoposizione delle risultanze  istruttorie  al  Consiglio
per l'adozione del provvedimento finale. 
  2. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a),
l'U.O.R. da' comunicazione alle parti e provvede, altresi',  a  darne
notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente
in ordine alle ragioni dell'archiviazione. 
  3. Prima della rimessione della questione  al  Consiglio,  l'U.O.R.
invia  alle  parti  una  comunicazione  contenente  una   esposizione
sintetica   delle   principali   risultanze   istruttorie,    nonche'
l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali
ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa. 
  4.  Il  termine  di   conclusione   del   procedimento   da   parte
dell'Autorita' e' sospeso dall'invio della comunicazione  di  cui  al
comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.