Art. 32 
 
                           Fase decisoria 
 
  1.  Al  termine  della  fase  istruttoria,  l'U.O.R.  sottopone  la
questione al Consiglio che puo': 
    a) adottare il provvedimento finale; 
    b)  richiedere  all'U.O.R.  un  supplemento  di  istruttoria  con
specifica indicazione degli elementi da acquisire  ovvero  richiedere
agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; 
    c) convocare in audizione le parti, nonche' ogni altro  soggetto,
pubblico o privato, in grado di fornire elementi  probatori  ritenuti
utili ai fini della adozione del provvedimento finale. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  l'U.O.R.  instaura  un
nuovo contraddittorio con le parti, procede ai  sensi  dell'art.  29,
commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le  ulteriori
risultanze  istruttorie  al  fine  dell'adozione  del   provvedimento
finale. 
  3. Nel caso di cui al comma  1,  lettera  c),  il  termine  per  la
conclusione del procedimento e' sospeso dal'invio della  convocazione
in audizione delle parti interessate sino al  giorno  di  svolgimento
della stessa. 
  4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare  i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione.  Nel  caso  di  irrogazione  di  sanzione   amministrativa
pecuniaria, esso indica, altresi', le modalita' ed il  termine  entro
il quale effettuare il pagamento. Il provvedimento  indica  anche  il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
  5.  Il  provvedimento  finale  viene  notificato  alle  parti   del
procedimento dall'U.O.R., il quale, nel  caso  in  cui  il  Consiglio
abbia deliberato l'iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente
all'inserimento della annotazione.